Per i cosiddetti quindicenni la pensione arriva con uno sconto, ossia con 15 anni di contributi, in deroga alla disciplina vigente che prevede invece 20 anni di contribuzione accreditata. Il tutto però a patto di possedere determinati requisiti previsti dalla normativa vigente. Vediamoli in dettaglio.
Pensione Quindicenni: i requisiti
Anche a seguito della Riforma delle Pensioni Fornero (art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214), ai quindicenni è stata lasciata la facoltà di conseguire la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, invece di 20. A chiarirlo è stato tempo fa lo stesso INPS (Circolare n. 16/2013), precisando che anche dopo il 2011 resta in vigore la possibilità per alcuni lavoratori e lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive in possesso di contribuzione prima del 1996 (quindi con pensione calcolata con il sistema retributivo e misto) di mantenere il requisito contributivo previsto prima dell’introduzione della Riforma Amato del 1992 (articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
I cosiddetti quindicenni, ovvero coloro che possono accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, così come individuati dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 sono i lavoratori che:
- hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992. Sono utili sono utili tutti i contributi a qualsiasi titolo versati. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 possono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data;
- sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 31 dicembre 1992, anche se poi non hanno versato i contributi volontari;
- sono lavoratori dipendenti con un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni (anche non consecutivi) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (lavoratori stagionali o con attività lavorative discontinue), maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992, considerando però solo la contribuzione obbligatoria;
- lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un’anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.
Pensione Quindicenni: casi particolari
La deroga al requisito contributivo di 20 anni non può essere applicata per i lavoratori del comparto Ferrovie dello Stato e gli iscritti alla Gestione Separata. Per l’applicazione della deroga, ossia per l’accesso alla pensione quindicenni, si segnalano invece i seguenti casi specifici:
- nelle gestioni ex-INPDAP (dipendenti pubblici) i quindicenni sono solo coloro che rientrano nei profili di cui al punto 1 e 4;
- nella gestione ex-ENPALS (spettacolo e sportivi professionisti) la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi riguarda solo i profili 1, 2 e 4;
- nel Fondo Quiescenza Poste solo i quindicenni del profilo 4.
Pensione Quindicenni: età pensionabile e decorrenza
Nessuna deroga, invece, per l’età pensionabile: l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia rimane quella valida per tutti i lavoratori, fissata dalla Legge Fornero. L’unico sconto riguarda gli anni di contributi, che possono essere 15 in luogo di 20.
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Ricordiamo che oggi alla pensione di vecchiaia si accede con 67 anni di età (e per i non quindicenni 20 di contributi), questo sia per i lavoratori che per le lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico. Alle pensioni quindicenni non si applicano le finestre mobili, quindi la pensione decorre il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito anagrafico.