Con Messaggio INPS 3315 del primo ottobre 2021, si comunicano nuove semplificazioni per l’accertamento dello stato di invalidità o di handicap e disabilità. Nei casi gravi, infatti, le Commissioni Mediche (se operano in convenzione con le Regioni) potranno redigere i verbali (di prima istanza o revisione) anche senza convocare a visita diretta il soggetto interessato, basandosi sui soli atti a loro disposizione, purché vi sia presente documentazione sanitaria sufficiente a consentire una valutazione obiettiva ai fini dell’accertamento medico legale.
=> Invalidità Civile: verifica QR Code per le prestazioni
La novità è frutto del recepimento di quanto disposto dall’articolo 29-ter del dl n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni). Tale servizio – pensato per evitare di recarsi a visita diretta qualora sia particolarmente disagevole – può essere richiesto in prima persona, trasmettendo telematicamente all’INPS la documentazione del caso.
Sul portale INPS è disponibile il relativo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di inoltrare online la documentazione per la definizione delle istanze o per le posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza, di aggravamento o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. Il servizio può essere utilizzato dai cittadini che hanno già presentato domanda o che hanno già ricevuto una comunicazione dall’INPS sulla revisione, fornendo il consenso alla valutazione degli atti (articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020).
=> Pensione anticipata per invalidità: come funziona
L’emissione del verbale verrà poi trasmesso tramite raccomandata A/R. Se invece la documentazione pervenuta non fosse ritenuta sufficiente, la commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.