Il contratto di espansione, con accordo di esodo, viene applicato anche ai dipendenti delle aziende private iscritti alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici (ad esempio, i dipendenti di aziende private originariamente Amministrazioni pubbliche e che hanno scelto l’opzione per il regime previdenziale preesistente), nonché ai lavoratori dipendenti degli Enti pubblici economici e delle Aziende speciali. Il contratto di espansione, disciplinato dall’articolo 41 dlgs 148/2015, nel 2021 è infatti applicabile in tutte le aziende con oltre 100 dipendenti (normalmente la soglia è a 250 dipendenti) e, in base al messaggio INPS 3252/2021, che si applica anche ai che risultano iscritti a una gestione del pubblico impiego e ai lavoratori di Enti pubblici economici e Aziende speciali.
Il contratto di espansione prevede un possibile incentivo all’esodo per i lavoratori a cui mancano al massimo 60 mesi (cinque anni) al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata. L’azienda paga un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ed eventualmente i contributi previdenziali che mancano al conseguimento del diritto a pensione. Si tratta di accordi che, in base al comma 5-bis dell’articolo 34, previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori, prevedono la risoluzione del rapporto, con un’indennità a carico del datore di lavoro che accompagna il lavoratore alla pensione.
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Il messaggio dettaglia le procedure per le aziende, che presentano domanda all’INPS, unitamente al versamento della somma dovuta come indennità al dipendente o a una fideiussione: nel momento in cui l’aziende interrompe i pagamenti, l’INPS a sua volta smette di pagare l’indennità.