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Firmati due nuovi decreti del Ministero del Lavoro a tutela del diritti dei disabili (come previsti dalla Legge 68/1999): riguardano il contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l’aggiornamento delle sanzioni per le aziende inadempienti
Con il primo provvedimento, con decorrenza 1° gennaio 2022, si modifica l’importo (portato a a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato) del contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici – in presenza di speciali condizioni della loro attività – da versare (al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili) per essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione dell’intera percentuale di disabili prescritta per legge.
=> Categorie protette: diritti e vantaggi per il lavoratore
Il secondo decreto adegua le sanzioni amministrative riguardanti gli obblighi assunzionali, dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio in via telematica agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino il numero dei dipendenti in forza (art.9, comma 6 della Legge 68/1999), oggi portate a 702,43 euro per il mancato adempimento e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.