Entro il 30 novembre i pensionati che hanno maturato redditi da lavoro autonomo e che sono titolari di prestazioni INPS che rientrano nell’obbligo di Dichiarazione Reddituale a causa del divieto di cumulo, sono tenuti a presentare il modello RED in ottemperanza al consueto adempimento, necessario per il mantenimento del diritto al beneficio.
Le istruzioni e le scadenze sono evidenziate dall’INPS, con il Messaggio 4043/2023 sulla Dichiarazione Reddituale relativa al cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che ricorda ai contribuenti interessati il consueto adempimento.
Obbligo RED 2023: Dichiarazione cumulo pensione e redditi
L’articolo 10 del Dlgs 503/1992 impone agli assicurati presso le gestioni di previdenza pubblica obbligatoria che percepiscono l’assegno ordinario o altri trattamenti di invalidità con meno di 40 anni di contributi e decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, di effettuare la Comunicazione RED.
La procedura serve a confermare la permanenza del diritto a pensione o trattamento previdenziale, con eventuale ricalcolo in caso di variazione reddituale legata al lavoro autonomo prodotto nell’anno.
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
L’obbligo di comunicazione è esteso anche ai titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 8 del predetto Regolamento INPGI ed ai titolari di prestazioni INPS soggette a requisito di reddito che svolgono lavoro sportivo.
Come effettuare la Comunicazione RED
La Comunicazione si presenta online, dall’area riservata del portale dell’istituto previdenziale, dal menù “Prestazioni e servizi”, selezionando la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato”. Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi per l’anno 2022).
E’ anche possibile presentare il modello RED attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Trattenuta pensioni preventiva
I pensionati con divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo, che svolgono nel 2023 attività di lavoro autonomo, devono comunicare il reddito che prevedono di conseguire entro fine anno.
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.
Le trattenute sono poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Le trattenute operate “a preventivo” nel 2023 saranno conguagliate a consuntivo nell’anno 2024.
Sanzioni per inadempienti
Attenzione alle sanzioni: i titolari di pensione chiamati all’obbligo, che omettono di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima, che sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
=> Modello RED: chi è esonerato dall'obbligo per pensionati
Esonero dall’obbligo RED
Le disposizioni in materia di incumulabilità non si applicano per i titolari di pensione di invalidità che cumulano un reddito complessivo annuo non superiore alla pensione minima, che per il 2022 (l’anno per il quale è richiesta la comunicazione in scadenza a fine novembre) era pari a 6.816,42 euro annui.
- Anche le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Il regime di cumulabilità si applica ai giudici di pace, in servizio al 15 agosto 2017, fino alla loro conferma.
- Le indennità dei giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni sono cumulabili fino al 31 dicembre 2022. I pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono invece del esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite in relazione all’esercizio di tale funzione.
- Altra esclusione: le indennità e i gettoni di presenza agli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione. Analogamente, non rilevano tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive.
- Le remunerazioni percepite dai sacerdoti non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo.
Cumulabili anche i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Sono inoltre esonerati dall’obbligo di presentare il modello RED le seguenti categorie di pensionati:
- titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
- titolari di pensione di vecchiaia, anche nel sistema contributivo (cumulabile con i redditi da lavoro autonomo);
- pensione di anzianità e trattamento di prepensionamento pubblico (cumulabili con i redditi da lavoro);
- pensione o assegno di invalidità dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.