Alle persone con handicap certificato la normativa vigente riserva alcune agevolazioni, anche in ottica dell’accesso alla pensione. È questo ad esempio il caso della pensione per non vedenti. Si tratta di un trattamento istituito dall’articolo 8 della L. 66/62 in favore delle persone invalide civili per cecità (ciechi assoluti o parziali). Vediamo in dettaglio in cosa consistono le agevolazioni riservate ai non vedenti dal punto di vista previdenziale, come ad esempio un anticipo sull’età pensionabile rispetto ai requisiti ordinariamente richiesti, e quali sono le differenze tra la pensione per uomini e per donne con cecità assoluta o parziale.
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Pensione per ciechi assoluti: requisiti
Hanno diritto alla pensione per non vedenti coloro che risultano essere ciechi assoluti uomini e donne e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, riconosciuto mediante apposito verbale;
- reddito non superiore a determinati limiti, stabiliti di anno in anno;
- cittadinanza italiana, o iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, o titolarità di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Pensione non vedenti nel privato: differenze uomo-donna
La pensione di cecità per i lavoratori del settore privato si perfeziona al raggiungimento di:
- almeno 56 anni per gli uomini;
- almeno 51 anni se donne;
- almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità, se ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo.
Diversamente, i lavoratori ciechi che non hanno questi requisiti possono accedere al pensionamento:
- uomini a 61 anni di età;
- donne a 56 anni di età;
- con 15 anni di contributi.
Pensione non vedenti autonomi: differenze uomo-donna
La pensione di cecità per i lavoratori autonomi si perfeziona al raggiungimento di:
- almeno 61 anni se uomini;
- almeno 56 anni se donne;
- almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità, se ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo.
Gli autonomi senza questi requisiti possono andare in pensione con:
- uomini a 66 anni;
- donne a 61 anni di età;
- 15 anni di contributi.
Pensione per ciechi parziali: requisiti
Hanno diritto alla pensione per gli ipovedenti, ovvero i ciechi parziali uomini e donne che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- definizione riconosciuta nel verbale di cieco parziale, ossia con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta per infortunio sul lavoro o di servizio (non in guerra);
- redditi al di sotto del limite annualmente fissato;
- cittadinanza italiana, o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Pensione non vedenti: compatibilità
La pensione non vedenti spetta anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.
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Pensione non vedenti: importi mensili
Tipo provvidenza | Importo mensile | Limite di reddito annuo |
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati | € 310,48 | € 16.982,49 |
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati | € 287,09 | € 16.982,49 |
Pensione ciechi civili parziali | € 287,09 | € 16.982,49 |
Pensione invalidi civili totali | € 287,09 | € 16.982,49 |
Pensione cecità: modalità di erogazione
La pensione di cecità assoluta o parziale, per uomini e donne, viene erogata in 13 mensilità dal mese successivo alla presentazione della domanda e non convertono mai in assegno sociale, come avviene per altre prestazioni previdenziali agevolate. È prevista una finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori affetti da cecità dipendenti e di 18 anni per gli autonomi.