D’intesa con il Ministero del lavoro (che si è espresso con Nota 7959 del 13 settembre) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce i termini di applicazione delle misure di flessibilità in materia di rinnovi e proroghe di contratti a tempo determinato, previste dal Decreto Sostegni bis per venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro durante l’emergenza pandemica, con la Nota INL n. 1363 del 14 settembre 2021, recante modifiche alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato.
In particolare si chiarisce che, dopo il 30 settembre 2022 (data ultima per la prima stipula di contratti a tempo determinato di oltre un anno per esigenze specifiche da individuarsi nel CCNL), non sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi con le nuove causali da inserire nella contrattazione collettiva e previste dal Dl Sostegni bis (DL 73/2021, articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che introduce deroghe Covid alle regole ordinarie in materia), ma si potrà procedere con proroghe e rinnovi di contratti già in essere ricorrendo a tali nuove causali, anche dopo tale data.
Tra l’altro, il termine del 30 settembre 2022 si riferisce alla sola formalizzazione del contratto, il quale potrà prevedere una durata del rapporto di lavoro he superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
=> Contratti a termine oltre 12 mesi: nuove causali nei Contratti
Le nuove causali volte ad argomentare le specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi), sono demandate alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del DLgs. n. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
In altri termini, ai contratti collettivi dell’art. 51 è permesso individuare nuove casistiche (purché specifiche, quindi legate ad ipotesi concrete e senza formulazioni generiche) per le quali sarà possibile prorogare o rinnovare un contratto a termine superiore ai 12 mesi. Diversamente, è possibile stipulare un contratto a termine (per la prima volta) secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva, ossia per rapporti di lavoro di durata superiore ai 12 mesi (ma comunque entro i 24 mesi), solo fino al 30 settembre 2022.