Chi percepisce l’indennità NASpI può svolgere attività di tirocinio formativo o stage, senza perdere il diritto al sussidio e cumulando interamente le due prestazioni: prendere parte a un percorso di formazione professionale, infatti, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, tanto più che il tirocinio non si configura come un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Vediamo in dettaglio cosa dice la normativa vigente in tema di NASpI e tirocini formativi.
=> NASpI: esito via SMS della domanda INPS
Tirocinio in NASpI è possibile?
In molti si stanno ponendo la domanda se l’attività di tirocinio sia compatibile con la NASpI, avendo la pandemia creato molte situazioni di difficoltà, anche di disoccupazione, e di conseguenza la necessità di reinventarsi, magari acquisendo nuovi skill professionali attraverso attività di stage in azienda. La risposta alla domanda se il tirocinio in NASpI è possibile senza perdere l’indennità di disoccupazione è sì:
- i tirocini extracurriculari possano essere promossi anche a favore di chi è disoccupato e percepisce strumenti di sostegno al reddito;
- chi fruisce della NASpI può partecipare ad uno stage senza perdere né vedersi ridurre l’indennità di disoccupazione.
Trattandosi di una attività di formazione e non di lavoro subordinato, il tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, quindi l’indennità riconosciuta per il periodo formativo risulta compatibile e cumulabile con la NASpI. Il tirocinante, infatti, non svolge un’attività lavorativa e non percepisce uno stipendio ma solo una somma il cui importo non può essere inferiore ai 300 euro, che viene corrisposta a titolo di rimborso spese.
Ciò comporta la piena compatibilità tra tirocinio e NASpI. Questo significa anche che il tirocinante in NASpI non è obbligato a comunicare all’INPS lo svolgimento dell’attività di state o tirocinio formativo e la corrispondente indennità percepita.