Sono aperti i termini per utilizzare il nuovo incentivo destinato alle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere, da richiedere presentando, in modalità digitale, domanda all’INPS. Tutte le regole sono contenute nella Circolare 133/2021, che fornisce i dettagli applicativi della norma prevista dal decreto legge 137/2020, articolo 12, comma 16-bis, che sostanzialmente reintroduce, limitatamente al 2021, un’agevolazione del 2018. Si tratta di un esonero contributivo per 12 mesi, fino a un massimo di 350 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno di donne vittime di violenza di genere.
=> Assunzioni donne, esonero contributivo al 100%
Possono utilizzarlo esclusivamente le cooperative sociali come definite dalla legge 381/1991, in base alla quale l’attività svolta persegue la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L’incentivo riguarda l’assunzione di donne inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del Comune, dai centri anti-violenza o dalle case rifugio. Il contratto deve essere subordinato a tempo indeterminato, effettuato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Attenzione: il beneficio spetta solo per le nuove assunzioni e non per le conversioni di un precedente contratto a termine. Né si applica ai contratti intermittenti. Si può invece utilizzare per lavoro domestico, apprendistato, e rapporti part-time. L’agevolazione dura al massimo 12 mesi, il periodo può esser sospeso e successivamente ripreso per il congedo obbligatorio di maternità. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL e una serie di altre voci specifiche elencate nella circolare. L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni.
La domanda si presenta all’INPS, inviando il modulo di istanza on-line “Do.VI”, disponibile sul sito web dell’istituto, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”. Nella domanda si indicano le generalità della lavoratrice, la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, a misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. L’INPS risponde in base al possesso dei requisiti e alle risorse disponibili. Le domande sono lavorate in ordine cronologico di presentazione. La circolare contiene i dettagli delle modalità di presentazione della domanda e dell’esposizione dei dati nel flusso Uniemens.