Lo stipendio netto dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) dipende dall’attività svolta dal lavoratore per i committenti.
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La retribuzione lorda e di conseguenza lo stipendio netto non dovrebbe prevedere un fisso mensile ma dipendere dalla prestazione effettuata. Nella pratica non sempre è così.
Vediamo dunque, in questa breve e sintetica guida, come procedere per il calcolo dello stipendio netto in caso di contratto Co.Co.Co. in dettaglio.
Regole del contratto dei collaboratori a progetto
I collaboratori coordinati e continuativi (CoCoCo) sono detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Lo prevede il DL 101/2019 (convertito con modificazioni in Legge 128/2019) purché siano presenti i tre requisiti: personalità, continuità ed etero-organizzazione (circolare INL n. 7 del 30/10/2020).
Il Decreto legislativo 81/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act) vieta la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, abrogato dal Decreto legislativo n. 276/2003.
Il nuovo contratto dei collaboratori, in linea teorica, continua non prevedere vincoli di orari0 e sede di lavoro, lasciando così la possibilità al lavoratore di organizzare la propria attività in modo autonomo, pur rimanendo funzionalmente inserito nell’organizzazione aziendale. L’unico vincolo che il contratto può prevedere è quello che il lavoro venga concluso nei tempi prestabiliti.
Nella pratica, pur senza vincoli di sede e orario, svolgono progetti lavorando in modo simile ai colleghi dipendenti, e come loro ricevono a fine anno d’imposta la Certificazione Unica dei compensi, prodotta dal sostituto d’imposta.
Ci sono poi alcuni casi particolari di collaborazioni in settori con accordi nazionali, per i professionisti iscritti a ordini o albi professionali e per gli amministratori di società.
Calcolo stipendio netto dei collaboratori Co.Co.Co.
Solitamente lo stipendio del collaboratore corrisponde al trattamento minimo previsto per i lavoratori dipendenti nel settore corrispondente.
Prima di vedere come calcolare lo stipendio netto, è bene precisare nella RAL dei Co.Co.Co non sono previste 13esime ed eventuali 14sime mensilità.
Elementi di calcolo retribuzione
Per il calcolo dello stipendio, il lavoratore Co.Co.Co. dovrà prendere a riferimento:
- l’imponibile, pari al compenso lordo al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, ricordando che nelle collaborazioni coordinate e continuative il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
- l’IRPEF lorda, alla quale sottrarre la detrazione spettante per lavoro dipendente, ricavando così l’IRPEF netta;
- le addizionali regionale e comunale.
A questo punto, la formula di calcolo dello stipendio netto per i Co.Co.Co. sarà pari al lordo meno IRPEF netta e le addizionali.
Imponibile (RAL – contributi INPS) – IRPEF (lorda – detrazioni da lavoro dipendente + addizionali)
NB: ai collaboratori sono trattenuti anche i contributi assicurativi INAIL nella misura di 1/3 del premio. Il contributo a carico del lavoratore è comunque di importo esiguo e non influisce sul netto.
Ad esempio, su una RAL annua di 32mila euro, il netto in busta paga sarà di circa 1950 euro.
Aliquote contributive INPS per il 2024
I collaboratori Cococo sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Ai collaboratori (compresi i parasubordinati) non si applica il taglio del cuneo fiscale in busta paga. Per il 2024, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, sono le seguenti:
Collaboratori e assimilati | Aliquote Gestione Separata INPS |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 35,03% (33 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72% (33 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Di cui: aliquota IVS 33%; maternità o,22%; Dis-Coll 1,31%.
Per gli iscritti alla Gestione separata titolari di pensione o altre coperture previdenziali obbligatorie, l’aliquota è del 24%.
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