Da luglio non è più prevista la cassa Covid con l’unica eccezione dei settori tessile, abbigliamento e pelletteria, ma restano ammortizzatori sociali per le imprese che hanno esaurito le settimane di CIG ordinaria e straordinaria e agevolazioni per accedervi. Il Legislatore, inoltre, dopo lo sblocco dei licenziamenti nell’industria e nell’edilizia, ha definito nuovi strumenti per preservare i livelli occupazionali e favorire la ripresa, nell’ambito dell’imminente riforma degli ammortizzatori sociali prevista in autunno. Intanto, La Circolare INPS 125/2021 fornisce un quadro completo degli strumenti utilizzabili fino al 31 dicembre 2021. Vediamole.
=> Licenziamenti e cassa integrazione, tutte le regole dal primo luglio
Quadro generale
Dal primo luglio è decaduto il blocco dei licenziamenti per l’industria e l’edilizia con l’eccezione dei settori tessile, abbigliamento e pelletteria, che non possono interrompere i rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo fino al 31 ottobre. Fino a questa stessa data, resta il blocco per commercio e servizi e per le imprese che utilizzano la cassa integrazione, per la quale è previsto anche un esonero dal contributo addizionale fino al 31 dicembre. Oltre alla CIG e CIGS ci sono nuove fattispecie di cassa ma comunque diverse da quella con causale COVD-19 sperimentata nell’ultimo anno.
CIG per calo di fatturato
Prevista dal Sostegni bis (articolo 40 dl 73/2021), è utilizzabile indipendentemente dal numero di dipendenti dai datori di lavoro ricompresi nell’articolo 8, comma 1, del dl 41/2021 (con diritto a CIG e CIGS): è un trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo e durata diversi rispetto a quelli ordinari.
Ci sono due requisiti specifici:
- calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021,
- sottoscrizione di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali (firmati dalle associazioni sindacali più rappresentative oppure dalla RSU o RSA, prevedono una riduzione media non superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, ma per ciascuno la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90%); l’intesa deve specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l’orario – nei limiti del normale orario di lavoro – con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Questa forma di CIG può essere chiesta per un massimo di 26 settimane, fra il 26 maggio (entrata in vigore del Sostegni bis) e il 31 dicembre 2021, contributo addizionale cig previsto dall’articolo 5 del dlgs 148/2015. Le settimane utilizzate non rientrano nei limiti di durata massima della CIG ordinariamente previsti. La retribuzione per le ore non lavorate è al 70%, senza calcolare eventuali aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi nei sei mesi precedenti. Sono possibili sia l’anticipo delle somme da parte del datore di lavoro, che recupera attraverso conguaglio contributivo, sia il pagamento diretto da parte dell’INPS.
CIG senza contributo addizionale
Misura inserita nel Sostegni bis (articolo 3 dl 73/2021), prevede l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per tutti i datori di lavoro che applicano la cassa da luglio fino a dicembre. La platea dei riferimento è esattamente quella per cui è decaduto l’obbligo di licenziamento, ed è quindi evidente l’obiettivo di agevolare gli ammortizzatori per evitare risoluzioni dei contratti. Attenzione: sono escluse le imprese che hanno diritto alla sola CIGS, quindi esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti. L’esonero spetta per le domanda di CIG dal primo luglio al 31 dicembre 2021, con presentazione delle domande analoghe alla CIG ordinaria. Attenzione: esclusivamente per le imprese che hanno interamente utilizzato le 13 settimane di cassa Covid del primo dl Sostegni, l’inizio della CIG senza contributo può essere fissato al 28 giugno presentando domanda entro fine agosto.
CIGS dopo quinquennio mobile
Prevista dall‘articolo 4, comma 8, del dl 99/2021, poi confluito nella legge di conversione del Sostegni bis, la misura concede 13 settimane di CIGS utilizzabili dal primo luglio al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro che hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22, comma 5, del dlgs 148/15. Non si paga il contributo addizionale. Attenzione: chi utilizza questa CIG aggiuntiva, non può licenziare fino al 31 dicembre 2021.
Tessile, abbigliamento e pelletteria
Questi settori (codici ATECO 13, 14 e 15), pur appartenendo all’industria, continuano ad avere il divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021. Il Sostegni bis (articolo 50-bis, comma 2), prevede 17 settimane di cassa Covid utilizzabili dal 31 luglio al 31 ottobre 2021, senza il pagamento del contributo addizionale. Per i datori di lavori che avevano già esaurito le 13 settimane di cassa Covid previste dal primo decreto Sostegni, possono chiedere queste nuove 17 settimane a partire dal 28 giugno 2021, invece che dal primo luglio. I datori di lavoro che, invece, non hanno utilizzato, in tutto o in parte, la precedente cassa Covid, possono chiedere le 17 settimane a partire dal primo luglio. Esempio: se il trattamento è richiesto a partire dal 1° luglio 2021, il periodo massimo di 17 settimane sarà riconosciuto, in via continuativa, fino e non oltre il 24 ottobre 2021.
La domanda si presenta entro al fine del mese successivo all’inizio della cig. Quindi, per i trattamenti che iniziano in luglio 8o anche dal 28 giugno), il termine ultimo è il 31 agosto.
Altre forme di CIG per settori specifici
- Cessazione attività aziende con particolare rilevanza strategica: articolo 45 del Sostegni bis, prevede una proroga di sei mesi della CIGS solo per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, nel caso in cui le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità. E’ necessario un ulteriore accordo aziendale in sede governativa.
- Settore aereo: articolo 50-bis, comma 1, dl 73/2021, proroga di sei mesi della CIGS per le aziende del settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020. Anche qui ci vuole accordo ministeriale.
- Imprese di interesse strategico con almeno mille dipendenti: articolo 3 dl 103/2021, sono 13 settimane di CIGS per le imprese oltre i mille dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, utilizzabili entro il 31 dicembre 2021. Prevista la consueta procedura ministeriale autorizzativa, si presenta domanda con le nuove causali “COVID 19 – DL 103/21”, oppure “COVID 19 – DL 103/21 –sospensione CIGS” per le imprese che utilizzano questo ammortizzatore sospendendo un precedente trattamento di CIGS.
La circolare riporta anche tutte le indicazioni procedurali dettagliate per le diverse forme di CIG: autorizzazioni, domande, codici evento per il flusso Uniemens, conguagli.