Sono diverse le novità di questa settimana che riguardano il tema della quarantena Covid. La più recente è la riduzione da 10 a 7 giorni per i contatti stretti di un soggetto positivo nel caso abbiano completato da almeno 14 giorni il ciclo vaccinale, mentre sono esentati i soggetti a basso rischio (lo ha disposto una Circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto).
Nuove regole di quarantena
Le nuove regole di quarantena distinguono tra diverse casistiche e fattispecie, in considerazione di due fattori chiave: la vaccinazione e la variante del Coronavirus. Nei casi meno pericolosi si arriva anche all’esenzione o alla trasformazione in isolamento fiduciario. L’esenzione dei vaccinati dopo un contatto con un caso di positività, la Circolare chiarisce che, per basso rischio si intende una delle seguenti esposizioni:
- contatto diretto con un caso COVID-19 ad una distanza inferiore a 2 metri per meno di 15 minuti;
- persona che si è trovata in ambiente chiuso o ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- assistenza a un caso COVID-19 o personale addetto alla manipolazione di campioni provvisto di DPI;
- passeggeri o equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione del mezzo di trasporto dove il caso era seduto.
In tabella le regole per ogni diversa casistica:
Trattamento INPS
Le altre due novità riguardano il trattamento INPS per soggetti fragili che hanno effettuato una quarantena disposta dal medico, nel qual caso fino al 30 giugno 2021 avevano diritto a un’indennità di malattia pari al ricovero ospedaliero, mentre da luglio in poi non è corrisposta; analogamente, non spetta la malattia ai lavoratori sottoposti a provvedimenti sanitari di quarantena nel corso dell’anno: in entrambi i casi (quarantena fragili dopo il 30 giugno e quarantena lavoratori nel 2021), infatti, non sono state stanziate risorse per pagare le prestazioni INPS. Per i lavoratori che hanno fatto la quarantena nel 2020, viene pagata la malattia sulla base delle certificazioni dei medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Tutte le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS 2842/2021.
L’istituto di previdenza sottolinea che per pagare le prestazioni dovute per il 2020 sono state avviate le attività necessarie presso le strutture territoriali, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza. Per quanto riguarda il 2021 viene sottolineato che il Legislatore non ha previsto appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena e quindi, salvo eventuali interventi normativi,
l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.
Le risorse, pari a 282,1 milioni di euro previsti per i lavoratori fragili, consentono di coprire gli eventi fino al 30 giugno 2021: per questa platea, la quarantena è equiparata al ricovero ospedaliero. Da luglio fino a fine emergenza, invece, ai lavoratori fragili si applica l’articolo 9 del dl 105/2021, che consente di svolgere la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.