Da una serie di accertamenti INPS sono state individuate quasi 70mila posizioni di soggetti titolari di prestazioni assistenziali (pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ai ciechi civili o ai sordi e assegno sociale) non in regola con le comunicazioni necessarie all’accertamento reddituale per il mantenimento del requisito.
Dopo i solleciti del caso, per coloro che risultano ancora inadempienti in merito alle pensioni 2017 (non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2018 né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008) e che non hanno dato riscontro al sollecito, scatta la sospensione della pensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.
- pensione di inabilità (articolo 12 legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
- assegno mensile di assistenza (articolo 13 della legge n. 118/1971);
- pensione ai ciechi civili (legge 27 maggio 1970, n. 382);
- pensione ai sordi (articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
- assegno sociale (articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).
=> Disabili: guida alle agevolazioni fiscali
Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ulteriori chiarimenti nel Messaggio INPS n.2756 del 28 luglio 2021.