A pochi giorni dalla nota INL che sanciva la disapplicazione delle tutele Covid per i lavoratori fragili o con Legge 104, compreso il diritto allo smart working, viene parzialmente ripristinato il quadro normativo che a finora protetto questa categoria di dipendenti, favorendo per loro il ricorso al lavoro agile.
A stabilire il ripristino del diritto retroattivo allo smart working, dal primo luglio al 31 ottobre (ossia fino alla fine dello stato di emergenza Covid) per i lavoratori fragili è il nuovo Decreto Covid n.105 del 23 luglio, che tra le tante novità – ed il prolungamento dello stato di emergenza – all’articolo 9 ne ha previsto l’estensione. Tale diritto era scaduto il 30 giugno e non era stato rinnovato.
I beneficiari sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati con certificazione dei competenti organi medico-legali attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione; esiti da patologie oncologiche; svolgimento di relative terapie salvavita. Stesso diritto per i lavoratori disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104. Se l’attività non può essere prestata in modalità agile, è possibile adibire il lavoratore a diversa mansione o piano di formazione professionale, anche da remoto.
Il DL 105/2021, invece, non conferma l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working. Non viene dunque neanche prorogata l’esclusione dal conteggio, ai fini del periodo di comporto, delle giornate di assenza dal luogo di lavoro legate all’emergenza sanitaria.