Dal 1° luglio i periodi di assenza dei lavoratori cosiddetti fragili non sono più equiparati a ricovero ospedaliero e dunque vengono computati nel periodo di comporto, senza che venga loro riconosciuta la prerogativa a svolgere di norma la prestazione in modalità agile (che però può sempre essere accordata dal datore di lavoro): è infatti scaduto il 30 giugno il regime di favore (art. 15 del D.L. 41/2021) per i soggetti in possesso di certificazione (rilasciata dai competenti organi medico-legali) attestante una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita. Come ribadisce l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro):
poiché non risulta siano state emanate ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.
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Scade invece il 31 luglio la sorveglianza sanitaria eccezionale per i dipendenti fragili che manifestano l’esigenza di prestare l’attività in ufficio o in azienda: in questo caso, il datore di lavoro dovrà acquisire prima il parere del medico (su fragilità, grado rischio e stato vaccinale) per valutare soluzioni lavorative adatte (compresenza nei locali di lavoro e via dicendo).
I chiarimenti del caso nella nota n. 10962/2021 dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), pubblicata il 5 luglio, dopo la mancata proroga delle norme che equiparano l’assenza dal servizio a ricovero ospedaliero.