Con la sentenza n. 17606/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche il periodo di preavviso non lavorato è valido ai fini del calcolo del requisito minimo di contribuzione per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI. Il caso riguardava un lavoratore che aveva presentato ricorso contro l’INPS, che aveva escluso dal computo per l’accesso al sussidio di disoccupazione le settimane di indennità sostitutiva.
Requisiti NASpI: sentenza di Cassazione
La Cassazione ha ritenuto, contrariamente ad una precedente sentenza della stessa Corte (sentenza n. 13959/2009), che pur considerandosi la natura obbligatoria del preavviso (affermata dalle S.U. con sentenza n. 7914 del 1994) e l’immediata cessazione del rapporto di lavoro, va considerata l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo. Dunque, ai fini previdenziali il preavviso non è privo di rilevanza. Ciò emerge in primo luogo dall’analisi dell’art 73 della legge n. 1155/1936, che differisce la decorrenza della NASpI a dopo il periodo di preavviso, evidenziando tale rilevanza, come se il rapporto fosse continuato. Questo, anche in considerazione del fatto che:
- sul preavviso viene pagata la contribuzione;
- tale indennità è imponibile ai fini previdenziali e costituisce retribuzione pensionabile (sentenza n. 12095 del 17/05/2013).
Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel computo del requisito minimo di contribuzione per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI vada considerato anche il periodo di mancato preavviso.