Il 30 giugno 2021 è la data ultima per utilizzare le 13 settimane di CIGO con causale COVID-19 previste dal primo Decreto Sostegni. Dal 1° luglio 2021 le alternative per i datori di lavoro sono gli ammortizzatori ordinari (se ne hanno diritto) oppure la nuova CIGS in deroga prevista dal Sostegni-bis (26 settimane, fino al 31 dicembre 2021) per le sole aziende che hanno subito un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono escluse da questo vincolo temporale le imprese che invece possono accedere all’Assegno Ordinario FIS (ASO) o alla CIG in deroga (CIGD) con causale COVID-19, che potranno quindi essere coperte fino a fine anno (13 e 28 settimane, rispettivamente). Tutti i dettagli sono contenuti nell’Articolo 40 del DL 73/2021.
Cassa ordinaria con blocco licenziamenti
Il Decreto Sostegni-bis ha comunque concesso, alle aziende che dal 1º luglio faranno domanda di CIGO o CIGS ordinarie (di cui al Dlgs 148/2015), l’esonero dal pagamento del contributo addizionale INPS fino al 31 dicembre 2021, ma solo alle imprese che avevano già fatto ricorso alle settimane concesse dal DL Sostegni. Ricordiamo che l’applicazione degli ammortizzatori ordinari prevede litmiti applicativi ben precisi: 52 settimane nel biennio mobile di CGO e 24 mesi nel quinquennio mobile per la CIGS. Chi utilizza l’ammortizzatore sociale, subirà il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.
CIGS per calo di fatturato
In alternativa ai trattamenti ordinari di cassa integrazione, il Sostegni bis (articolo 40, dl 73/2021) ha previsto un accesso in deroga alla CIGS, fino al 31 dicembre 2021 (26 settimane), ma solo alle aziende che hanno giò fatto ricorso alle settimane di CIGO COVID-19 del primo Decreto Sostegni e che presentino un fatturato dimezzato nei primi sei mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso perdioto pre-pandemia (quindi rispetto al 2019 e non all’anno precedente). Non solo: l’accesso è condizionato all’impegno a non ridurre i livelli occupazionali, è necessario stipulare anche specifici accordi collettivi aziendali, che dovranno limitare la riduzione dell’orario di lavoro all’80%, che nel complesso del periodo di integrazione salariale non potrà superare il 90%. Il trattamento economico sarà pari al 70% e non si applicheranno i massimali CIG previsti per la Cassa ordinaria o COVID.