Il contratto di espansione introdotto in via sperimentale dal Decreto Crescita (articolo 26 quater del DL 34/2019) per garantire la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro ai dipendenti prossimi alla pensione, permette ad alcune aziende il licenziamento dei dipendenti più anziani offrendo in cambio un piano di esodo aziendale, che nella pratica corrisponde ad una sorta di pensione anticipata di 5 anni (60 mesi) rispetto all’età ordinaria (di vecchiaia o anticipata); inoltre permette di ridurre l’orario di lavoro agli altri lavoratori in cambio di formazione e di nuove assunzioni. Ai lavoratori che aderiscono al piano viene riconosciuta un’indennità mensile corrisposta dall’INPS (ma finanziata dall’azienda) fino alla prima decorrenza utile per la pensione, purché siano iscritti il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e purché abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021 (circolare INPS n. 48/2021).
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Contratto espansione: quali imprese
Rivelandosi uno strumento molto utile sia ai fini del prepensionamento che in ottica di ricambio generazionale, con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), questo scivolo pensionistico inizialmente riservato alle grandi imprese (almeno 1.000 dipendenti) è stato esteso dalla anche alle medie imprese con almeno 250 dipendenti, coinvolgendo così una più ampia platea di lavoratori, per avviare percorsi di riorganizzazione e reindustrializzazione nell’ambito delle attività che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico. Ora, con l’entrata in vigore del DL Sostegni Bis, questo istituto è stato liberalizzato maggiormente, allargandolo anche alle piccole imprese. Ad oggi, quindi, anche le aziende con almeno 100 dipendenti possono ricorrere ai contratti di espansione, stipulato dal Ministero del Lavoro e dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, dalle loro rappresentanze aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
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Contratto di espansione: tempistiche
Possono beneficiare dell’indennità mensile derivante dal contratto di espansione i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della:
- pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- pensione anticipata, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
L’indennità mensile può essere riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese assunti con contratto a tempo indeterminato, anche dirigenti, e dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato. L’indennità mensile è cumulabile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale.