Prorogata di un anno, per tutto il 2021, l’Opzione Donna potrebbe rappresentare una delle misure cardine della prossima Riforma delle pensioni al fine di garantire flessibilità di uscita dal mondo del lavoro. In attesa di conoscere in dettaglio quelle che saranno le decisioni del Governo per la revisione del sistema previdenziale, vediamo quali sono attualmente i requisiti richiesti per l’accesso all’Opzione Donna, nel pubblico e nel privato.
Requisiti Opzione Donna
Le dipendenti del settore privato o pubblico possono ritirarsi dal mondo del lavoro, accedendo alla pensione anticipata con l’Opzione Donna se hanno compiuto entro il 31 dicembre 2020 58 anni d’età. Per le autonome l’età che deve essere maturata, sempre entro fine 2020, è pari a 59 anni. In tutti i casi viene richiesto di aver maturato almeno 35 anni di contributi. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo valgono:
- i contributi obbligatori versati durante l’attività di lavoro; i contributi da riscatto e/o da ricongiunzione;
- i contributi volontari;
- i contributi figurativi con esclusione di quelli accreditati per malattia e per disoccupazione.
=> Opzione Donna: requisiti e richiesta
Penalizzazioni
Per quanto riguarda l’importo dell’assegno pensionistico, tuttavia, chi accede alla pensione anticipata con Opzione Donna deve accettare il calcolo dell’assegno previdenziale con il solo sistema contributivo. Non solo: l’accesso alla pensione vera e propria avverrà trascorsa la cosiddetta finestra mobile pari a:
- 12 mesi per le dipendenti;
- 18 mesi mesi per le autonome.
=> Opzione Donna: le decorrenze 2021 e 2022
Arrotondamento del requisito contributivo
Fino all’entrata in vigore del DL 4/2019 (si veda l’articolo 16), l’INPS permetteva di scegliere l’Opzione Donna anche nel caso in cui la lavoratrice avesse maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti pro tempore vigenti. Alle dipendenti pubbliche potevano quindi bastare 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di contributi per poter accedere all’Opzione Donna, in base all’arrotondamento previsto all’art. 59, comma 1, lett. b, della legge n. 449/1997. Per i dipendenti pubblici il divieto di arrotondamenti opera dal 1° maggio 2015 permanendo (cfr.: INPS – Messaggio n. 2974/2015) la possibilità di arrotondamento per:
- chi accedeva al regime sperimentale Opzione Donna (bastano appunto 34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (bastano 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- salvaguardati che raggiungevano il diritto alla pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall’età (bastano 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- pensioni d’inabilità.
Successivamente, la Riforma Fornero ha invece disposto che dal 1° gennaio 2012, il requisito dell’anzianità contributiva debba essere maturato per intero per poter andare in pensione. Il DL 4/2019 ha infine imposto la maturazione del 35 anni effettivi.