Assegno Unico Figli: da luglio il sussidio ponte e le maggiorazioni ANF

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 4 Giugno 2021
Aggiornato 5 Giugno 2021 07:42

Assegno Unico Figli, decreto ponte in CdM: sussidio provvisorio fino a 217 euro al mese per figlio, per famiglie residenti con ISEE fino a 50mila euro.

Assegno Unico ai nastri di partenza: è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto ponte per dare attuazione dal primo luglio 2021 all’assegno temporaneo per figli minori, in vista dell’avvio a regime dell’Assegno Unico per i Figli (Universale da gennaio 2022), quando saranno pronti tutti i decreti attuativi previsti dalla legge sull’AUUF, nell’ambito del Family Act, secondo cui l’Assegno Unico Universale per i Figli a carico (legge 46/2021, in Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile scorso) sarà esteso a tutti i nuclei familiari in sostituzione degli attuali strumenti economici (bonus e sussidi) legati alla maternità, e a tendere con l’abolizione delle detrazioni per figli a carico. In pratica, come sintetizza il Governo:

Nelle more dell’attuazione della legge di delega relativa all’assegno unico familiare, il decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare.

Requisiti Assegno temporaneo 2021

La nuova misura temporanea per le famiglie è destinata a coloro che non hanno accesso ad alcuna forma di sostegno economico, come ad esempio i lavoratori autonomi e i disoccupati, per i quali non sono previsti assegni familiari ANF (erogati ai dipendenti in busta paga secondo un criterio di reddito, quantificato dall’INPS, che conguaglia poi il trattamento ai datori di lavoro).

Il testo introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Dunque, spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore. Il requisito di accesso è poi legato all’ISEE: la soglia massima è 50mila euro ed il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo Assegno ponte 2021

L’Assegno Unico che scatta da luglio 2021 prevede una indennità mensile da 30 euro a 217,8 euro al mese per ciascun figlio. L’importo massimo mensile sarebbe di 167,5 euro per primo e secondo figlio, con un incremento del 30% dal terzo figlio in poi. Il beneficio medio riferibile all’intero semestre è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun minore viene maggiorato del 30% e, per ciascun figlio minore con disabilità, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Come fare domanda di Assegno Unico

L’Assegno Unico sarà erogato dall’INPS previa domanda, utilizzando i consueti canali dell’Istituto di previdenza, e secondo le modalità attese con un provvedimento di prassi da pubblicarsi entro giugno. La decorrenza dell’Assegno Unico (esentasse ai fini IRPEF) scatterà dallo stesso mese di presentazione della domanda (ma in sede di prima applicazione, per le domande di giugno l’assegno viene erogato da luglio), con arretrati a partire da luglio per le domande presentate entro settembre.

Il sussidio sarà accreditato sull’IBAN indicato nella richiesta o mediante bonifico domiciliato, con l’eccezione delle famiglie beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (che sono comunque ammesse, assieme agli altri soggetti finora esclusi, come ad esempio gli incapienti), per i quali l’accredito avviene d’ufficio assieme all’erogazione RdC, dal quale viene però sottratta la quota figli. L’assegno temporaneo familiare è infatti compatibile con il Reddito di cittadinanza ed eventuali altri sussidi economici per i figli a carico erogati a livello locale.

Cosa cambia e fino a quando

In base alle dichiarazioni della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti:

Due milioni di nuclei che prima non ricevevano nulla, da luglio avranno un assegno. Quattro milioni che già ricevono avranno una maggiorazione. Si tratta di un passo deciso nella direzione dell’universalità che è il principio fondante della misura. Per ora le detrazioni e le altre misure in essere, come assegno natalità e dote mamma, restano. Nessuno perderà nulla.

In attesa della riforma fiscale (con il riordino delle detrazioni per figli a carico) chi oggi riceve gli ANF dovrebbe dunque ottenere un’integrazione (da 37,5 euro a 55 euro per figlio).

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.