Disponibili i moduli per la la domanda del sussidio addizionale fino a 4.680 euro per i percettori del Reddito di Cittadinanza che intendono aprire un’attività economica nel primo anno di Rdc: il decreto attuativo del Ministero del Lavoro 12 febbraio 2021 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio, rendendo utilizzabile il beneficio previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legge 4/2019, in base al quale
ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc, è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro mensili.
L’importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui viene avviata l’attività. Per cui, anche se il beneficio è pari a sei mensilità versate in un’unica soluzione, è possibile che vengano eventualmente decurtate le due mensilità successive alla variazione della situazione occupazionale, previste dal comma 9 dell’articolo 3 dello stesso dl 4/2019.
=> Reddito Cittadinanza: incentivi per imprese e autonomi
Per avere diritto al beneficio, devono sussistere congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
- essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione,
- avvio, entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc, di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o sottoscrizione una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
- non bisogna aver cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
- non essere componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al presente decreto.
Per utilizzare l’incentivo, bisogna presentare domanda all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, utilizzando l’apposito modello COM Esteso, allegato al decreto. Per le attività avviate durante la fruizione del Rdc senza che sia stata effettuata la comunicazione obbligatoria entro 30 giorni dall’avvio, il beneficio non spetta. Se invece la comunicazione di inizio attività è stata regolarmente comunicata, per avere il beneficio bisogna inviare nuova comunicazione all’INPS utilizzando il modello di cui sopra. Il beneficio è versato dall’INPS in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato nella domanda, o tramite bonifico domiciliato. Tutte le regole sulla revoca, che ad esempio scatta se l’attività non resta aperta per almeno 12 mesi, sono indicate nel decreto.