I lavoratori che aderiscono ad accordi di incentivo all’esodo, in deroga al divieto di licenziamenti previsto dalle norme anti Covid, possono utilizzare il riscatto parziale della propria posizione di previdenza complementare applicando l’aliquota agevolata del 15% (invece che il 23% ordinario): lo specifica un interpello dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce una serie di chiarimenti sul coordinamento normativo fra le ultime disposizioni anti Covid e regole del dlgs 252/2005 sulle ipotesi di riscatto applicabili e relativa tassazione. Vediamo tutto.
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Incentivi esodo pensione
Partiamo dal divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, contenuto nell‘articolo 14 del decreto legge 104/2020, successivamente prorogato (fino al 30 giugno o al 31 ottobre 2021, a seconda della tipologia d’impresa). In base al comma 3 di questo provvedimento, sono comunque consentiti i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, e gli accordi collettivi aziendali di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. La sopra citata disciplina della previdenza complementare (dlgs 252/2005) prevede, al comma 14 dell’articolo 4, prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, riducibile fino al 9%, in funzione degli anni di iscrizione al fondo, nei seguenti casi:
- riscatto parziale al 50% della posizione individuale, per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria,
- riscatto totale della posizione individuale, per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi,
- riscatto totale da parte degli eredi o dei diversi beneficiari designati dall’iscritto in caso di morte dell’aderente.
In tutti gli altri casi di riscatto, la tassazione è al 23%.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’incentivo all’esodo previsto dalla norme anti Covid, è assimilabile alle ipotesi di riscatto parziale per cessazione dell’attività lavorativa o per attivazione dei ammortizzatori sociali. Quindi, questi lavoratori possono decidere di riscattare il 50% dei propri contributi pagando l’aliquota agevolata del 15%. Il Fisco ricorda che in questo senso si era espressa la Covip (vigilanza sui fondi pensione), che in un interpello del settembre 2014 ha sottolineato che il denominatore comune alle ipotesi di riscatto parziale agevolato è la cessazione del rapporto di lavoro per motivi oggettivi, ricomprendendo anche le ipotesi di incentivo all’esodo previste dall’articolo 4 della legge 92/2012. La motivazione: questo strumento, come la mobilità, ha l’obiettivo di «tutelare il lavoratore a fronte dell’esigenza del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale senza ricorrere a licenziamenti collettivi».
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L’Agenzia ritiene che analogo ragionamento possa applicarsi all’accordo collettivo aziendale previsto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legge 104/2020, che è a sua volta una forma di incentivo all’esodo che evita licenziamenti collettivi. Quindi,
«il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro che aderiscono al suddetto accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro può ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale contemplate dall’articolo 14, comma 2, lettera b), del dlgs 252 del 2005».
Il meccanismo applicabile alla tassazione è il seguente:
- per i montanti maturati nel 2001 – 2006 trova applicazione l’articolo 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006), che prevede l’applicazione del regime di tassazione separata con l’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto (tfr);
- per i montanti maturati dal 2007 trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, con la ritenuta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo (molto in sintesi, l’aliquota si riduce dello 0,30% all’anno per ogni ogni anno successivo al 15esimo di iscrizione al fondo, fino a un minimo del 9%).
Nel caso in cui l’iscritto riscatti contestualmente anche il restante 50%, su questa parte applica la tassazione ordinaria, che per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 è per scaglioni di reddito, per quelli successivi con aliquota fissa al 23%.