Semplificate le misure per chiedere la malattia in caso di quarantena disposta dal medico e prorogata al 30 giugno 2021 l’equiparazione alla degenza ospedaliera per i lavoratori fragili, nel caso in cui non possano essere in smart working. Le nuove istruzioni INPS sono contenute nel messaggio 1667/2021, in recepimento delle novità introdotte dal dl 41/2021 (all’articolo 15 del Decreto Sostegni – Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità) in materia di tutela previdenziale della quarantena e di lavoratori fragili.
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Quarantena come degenza
L’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera è prorogata al 30 giugno 2021: fino a questa data, il lavoratore fragile in quarantena ha diritto al trattamento economico previsto per la degenza ospedaliera, a meno che non possa svolgere l’attività di smart working. La tutela è riconosciuta al lavoratore, si legge nella norma, «laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile», anche attraverso l’attribuzione di diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
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Quarantena come malattia
Abolizione retroattiva al primo gennaio 2021 dell’obbligo per il medico curante di indicare nel certificato gli estremi del provvedimento di quarantena. In pratica, se la prescrive il medico curante non c’è bisogno di ulteriori dati. Per le domande precedenti al 31 dicembre 2020, quando ancora era prevista l’indicazione nel certificato del provvedimento di quarantena, l’INPS ha avviato specifiche procedure per il riconoscimento della prestazione mediante scambi informativi con i soggetti coinvolti, anche equiparando la certificazione dei medici con il provvedimento di quarantena. Alcune Regioni hanno approvato ordinanze in tal senso, in generale il Ministero del Lavoro sottolinea che è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.
Quindi, l’INPS procede al riconoscimento della quarantena in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia, anche se non contiene indicazione del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.