I lavoratori dipendenti che hanno figli fino a 14 anni a casa da scuola, ad esempio per un provvedimento di quarantena, oppure figli con disabilità grave di qualsiasi età con centri di assistenza chiusi, possono utilizzare i nuovi congedi parentali Covid validi fino al 30 giugno 2021, presentando direttamente la domanda al datore di lavoro. Successivamente, quando sarà pronta la nuova procedura INPS, potranno regolarizzare definitivamente la richiesta anche presso l’istituto previdenziale. Lo ricorda ancora una volta l’INPS con circolare 63/2021, che fornisce una lunga serie di chiarimenti sui nuovi congedi parentali Covid, anche sulla compatibilità con altri istituti contrattuali (malattia, ferie), e sui requisiti precisi. Il riferimento normativo è l’articolo 2 del dl 30/2021.
Congedi parentali Covid 2021
I nuovi congedi Covid retribuiti al 50% sono rivolti solo ai lavori dipendenti (esclusi gli autonomi), e solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working. Possono utilizzarli entrambi i genitori, ma alternativamente (non nello stesso giorno). Non c’è un limite di giorni, il congedo può essere utilizzato per l’intera durata della quarantena o del periodo in cui il figlio è a casa da scuola per motivi legati al Covid (DAD, sospensione attività in presenza, positività al Coronavirus). Se l’età del figlio è fra 14 e 16 anni, c’è solo il diritto all’astensione non retribuita. Se il figlio ha disabilità grave, il congedo retribuito è invece previsto senza limiti di età. Oltre alla retribuzione del 50% è sempre prevista contribuzione figurativa.
Retroattività e conversione del congedo
Come detto, l’INPS non ha ancora aperto la procedura online per la domanda, ma chiarisce che i lavoratori possono nel frattempo utilizzare i congedi, presentando domanda direttamente al datore di lavoro.
La norma è attiva fino al 30 giugno ed è retroattiva dal primo gennaio 2021. Quindi, chi ha utilizzato eventuali congedi parentali dallo scorso primo gennaio, può convertirli in questo nuovo congedo Covid. Chi vuole convertire un congedo già utilizzato nel 2021 in un nuovo congedo Covid, dovrà presentare specifica domanda (quando ci saranno le procedure) senza bisogno di annullare la precedente richiesta (procederà l’INPS automaticamente). Attenzione: se l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, i genitori che hanno utilizzato congedo parentali ordinari 2021, e vogliono convertirli, devono «dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50%», e non al 30% e «per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto». Nella circolare ci sono anche le istruzioni per i datori di lavoro.
Ulteriori chiarimenti
- Nel caso di più provvedimenti che dispongono periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene corrisposta un’unica indennità.
- È possibile annullare le domande di Congedo 2021 per genitori relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande del congedo relative a periodi già fruiti. Ne deriva che in caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non ancora utilizzati, con conseguente riduzione del periodo richiesto.
Regole di compatibilità
- Malattia: se un genitore è in malattia, l’altro genitore può utilizzare il congedo Covid.
- Maternità e paternità: se un genitore è in maternità o congedo obbligatorio di paternità, l’altro può utilizzare il congedo solo se si riferisce a un altro figlio.
- Ferie: se un genitore è in ferie, l’altro genitore può utilizzare il congedo.
- Riposi giornalieri: non si può utilizzare il congedo nei giorni in cui l’altro genitore sta utilizzando i riposi giornalieri per l’allattamento.