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Bonus baby sitter Covid: domande INPS al via

di Anna Fabi

Pubblicato 8 Aprile 2021
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:58

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Attiva la domanda INPS di bonus baby sitter Covid fino a 100 euro a settimana per autonomi e dipendenti di Sanità e Difesa con figli in quarantena o DAD.

Al via il servizio online INPS di presentazione domande bonus baby sitter che spetta a specifiche categorie di lavoratori, fra cui gli autonomi e il personale sanitario genitori di figli a casa da scuola per quarantena o norme anti Covid. A partire dall’8 aprile è disponibile la nuova procedura web dell’istituto nazionale di previdenza, utilizzabile direttamente oppure tramite patronati. Si tratta del beneficio previsto dal Decreto Legge Covid (articolo 2, comma 6, decreto 30/2021) che può arrivare a 100 euro a settimana versato tramite Libretto Famiglia o al richiedente per la comprovata iscrizione a centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

=> Bonus baby-sitting: beneficiari, importo e requisiti

Per accedere direttamente, bisogna entrare nell’area riservata INPS, utilizzando le proprie credenziali (SPID, carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi, PIN dispositivo INPS) e cliccare su “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – “Bonus servizi di babysitting”.

Il bonus baby sitting spetta per figli fino a 14 anni di età, per un periodo corrispondente alla sospensione dell’attività scolastica in presenza con attivazione della DAD (didattica a distanza), oppure alla durata dell’infezione Covid dello studente o della quarantena disposta dalla ASL.

Beneficiari Bonus Baby sitting Covid

Il nuovo bonus per servizi di baby-sitter o integrativi per l’infanzia è attivabile fino al 30 giugno 2021 da alcune categorie di genitori lavoratori con figli minori di 14 anni che si trovano in DAD o quarantena per disposizione ASL, nel caso in cui l’altro genitore convivente non fruisca delle tutele previste dall’articolo 2 dello stesso decreto istitutivo, ossia il DL 30/2021, oppure non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro. La platea dei beneficiari, più limitata rispetto al passato ma applicabile per una durata maggiore, comprende le seguenti categorie di lavoratori:

  • autonomi in gestione separata INPS,
  • autonomi iscritti all’INPS,
  • autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali,
  • comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per esigenze connesse all’emergenza,
  • medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica, operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118) dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

Compatibilità

Non c’è diritto al bonus se l’altro genitore non lavora, è in smart working o in congedo parentale. C’erano state dichiarazioni politiche sulla possibilità di estendere il bonus ai genitori in smart working con figli piccoli, ma non ci sono al momento novità in questo senso.

Nel caso sia utilizzato per l’iscrizione ai centri estivi oppure ai diversi servizi per l’infanzia (articolo 2 del decreto legislativo 65/2017), questo nuovo bonus risulta incompatibile con il bonus asilo nido previsto dalla Manovra 2017 (articolo 1, comma 355, legge 232/2016).