Con la Circolare 54/2021, l’INPS spiega come rilevano i periodi contributivi da riscattare ai fini del requisito pensionistico e quanto costa il relativo onere di riscatto in tutti i casi sono applicabili le le norme per la liquidazione della pensione con sistema contributivo. Le istruzioni di calcolo fornite, corredate da esempi pratici, riguardano sia il riscatto della laurea e titoli assimilati (valgono solo i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi) sia la totalizzazione dei contributi e l’opzione esercitata per la pensione con sistema di calcolo contributivo.
Calcolo oneri di riscatto
L’onere di riscatto è determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale (articolo 2, commi 5 e 5 quater, del D.lgs n. 184/1997) quando la liquidazione della pensione deve avvenire esclusivamente con sistema contributivo (per l’esercizio della relativa opzione o nei casi di totalizzazione e Opzione Donna). Tale regola si riferisce a tutte le tipologie di riscatto (lavoro all’estero, periodi fuori dal rapporto di lavoro, corso di studi universitario, ecc.) il cui onere sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica, tenendo conto del sistema di calcolo pensione applicabile e del periodo da riscattare.
Riscatto della laurea
Il calcolo agevolato (a percentuale) dell’onere di riscatto del corso universitario di studi si applica soltanto nei casi in cui si rientra per intero nel sistema contributivo. Se invece tale periodo di riscatto laurea ricade nel sistema retributivo o misto, l’onere è quantificato utilizzando le seguenti modalità:
- periodi che ricadono nel sistema retributivo: metodo della riserva matematica;
- periodi che ricadono nel sistema contributivo: metodo di calcolo a percentuale, applicando un criterio a scelta tra i seguenti: 1) retribuzione degli ultimi 12 mesi e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera; 2) minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’AGO.
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Opzione di pensione contributiva
In materia di calcolo della pensione con sistema contributivo (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995) tale opzione può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione, se si possiedono i seguenti requisiti contributivi:
- meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31/12/1995;
- almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
L’opzione è comunque concessa a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001. Al fine di definire la domanda di riscatto, è necessario individuare il sistema di calcolo applicabile e accertare la sussistenza dei requisiti secondo i criteri di seguito indicati.
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Esercizio opzione durante la vita lavorativa
- prima della della domanda di riscatto: i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta;
- contestualmente alla domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti e pertanto, se per effetto dei periodi da riscattare l’assicurato matura ad esempio una anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al contributivo non può essere validamente esercitata e l’onere del riscatto sarà determinato con le modalità ordinarie.
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Esercizio opzione dopo la domanda di riscatto
La domanda di riscatto è definita secondo le regole ordinarie (criterio della riserva matematica per periodi che ricadono nel sistema retributivo). I periodi già acquisiti rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi ed il sistema di calcolo ordinario non può essere rideterminato a seguito dell’esercizio dell’opzione.
Nei casi di opzione esercitata al momento del pensionamento e contestualmente alla domanda di riscatto, i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi ed il sistema di calcolo dell’onere sarà quello a percentuale – su richiesta “agevolato” se riguarda gli anni di studio per la laurea – anche per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996.