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Pagamento cassa integrazione in deroga e Covid: procedure INPS veloci

di Alessandra Gualtieri

7 Luglio 2021 09:48

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Pagamento Cassa Integrazione anche in deroga: 40 giorni per le domande, verifica della pratica online e anticipo diretto dall'INPS del 40%.

Per il pagamento dei trattamenti di cassa integrazione, l’INPS ha realizzato nel corso degli ultimi mesi un sistema di gestione delle domande finalizzato a snellire le procedure, con l’obiettivo di completare l’iter in un massimo di 40 giorni complessivi. In particolare, sono attive le seguenti soluzioni:

  • automazione e riduzione delle fasi per le autorizzazioni INPS;
  • al posto del modello SR41, integrazione dei dati nel flusso Uniemens, con immediata lavorazione dei pagamenti;
  • supporto informativo sull’opzione di anticipo del 40% direttamente al lavoratore;
  • live chat per i lavoratori che vogliano porre quesiti sulla propria domanda di CIG;
  • applicativo CIP (Consultazione Info Previdenziali) per consultare  lo stato della domanda.

=> Verifica sul sito INPS la domanda e il pagamento della Cassa Covid

Per quanto riguarda il flusso dei dati per i pagamenti CIG attraverso Uniemens, i dati possono essere inseriti dalle aziende autorizzate dai primi giorni del mese successivo al periodo di cassa. Le domande, infatti, si presentano entro il mese successivo al periodo richiesto e le stesse scadenze valgono anche per l’invio dei dati dei lavoratori ai fini del pagamento (con il flusso “UniEmens-Cig” che sostituisce il modello SR41).

Ricordiamo brevemente che le aziende possono ricorrere alla nuova CIGS in deroga prevista dal Sostegni-bis (26 settimane fino al 31 dicembre) se hanno subito un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Le imprese che possono accedere all’Assegno Ordinario FIS (ASO) o alla CIG in deroga (CIGD) con causale COVID-19 possono essere coperte fino a fine anno con 13 e 28 settimane, rispettivamente.

Per le modalità di pagamento, tutti i nuovi trattamenti concessi potranno essere erogati sia conguaglio sia con pagamento diretto (in alcuni casi anche con l’anticipo diretto al lavoratore del 40% su richiesta, per i trattamenti di CIGO, CIGD e ASSO).