Per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del dl 41/2011 (Decreto Sostegni), i nuovi aspiranti beneficiari devono inoltrare domanda di prestazione all’INPS, esclusivamente in via telematica ed entro il 30 aprile 2021, ma la somma una tantum di importo pari a 2.400 euro spetta anche ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del dl 137/2020 convertito dalla legge 176/2020 (è il bonus mille euro di ottobre del Decreto Ristori): questi soggetti non devono presentare una nuova domanda e riceveranno l’indennità con le modalità con cui hanno ottenuto il pagamento di quelle già erogate.
=> I nuovi bonus Covid nel Decreto Sostegni
In tutti i casi, si tratta delle seguenti tipologie di lavoratori:
- stagionali e in somministrazione dei settori turismo e stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Ci sono poi alcune novità: in queste nuove indennità 2021 rientrano anche i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici che in passato non rientravano nel beneficio; per i lavoratori dello spettacolo servono 7 contributi giornalieri per un reddito fino a 35.000 euro oppure 30 giornate di contributi per un reddito innalzato da 50mila a 75mila euro.
Per i nuovi beneficiari, in attesa dell’avvio delle domande, l’INPS ricorda che si potranno utilizzare i consueti canali messi a disposizione di cittadini, patronati e CAF.
Le indennità non sono cumulabili tra loro (né lo sono con il REm) ma sono compatibili con l’assegno ordinario di invalidità. Tali somme, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito ma, durante il periodo di fruizione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.