Tratto dallo speciale:

Congedo parentale Covid anche prima della domanda INPS

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 26 Marzo 2021
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:58

logo PMI+ logo PMI+
Prime istruzioni INPS sul Congedo parentale Covid 2021 per figli in DAD o disabili a casa: la domanda al datore di lavoro, si regolarizza dopo online.

L’INPS ha reso noto che è quasi pronta la piattaforma per inoltrare la domanda del nuovo congedo parentale 2021 con causale Covid per i genitori lavoratori dipendenti (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30) con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, a casa in DAD per attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. L’Istituto afferma inoltre che è già possibile fruire del congedo con richiesta al datore di lavoro, regolarizzando successivamente la propria posizione tramite apposita domanda telematica all’INPS, visto che il diritto al congedo è retroattivo e si protrae fino al 30 giugno prossimo.

In base alle prime istruzioni INPS, il nuovo ongedo può essere richiesto a partire dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni che lo ha istituito. Per i periodi ricadenti nel periodo che va dal primo gennaio al 12 maggio, si dovrà presentare una diversa domanda per ottenere la convesione da congedo parentale ordinario in congedo Covid (retribuito al 50%). Nel frattempo, mentre è in corso l’adeguamento delle procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo, con il Messaggio n.1276 del 25/03/2021 fornisce le prime indicazioni, annunciando che, con un successivo atto, sarà comunicato il rilascio della piattaforma per le domande con effetto retroattivo.

=> Congedo Covid solo se non attivabile lo smart working

Destinatari e domanda

  • Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti (alternativamente tra loro e non negli stessi giorni) per figli conviventi minori di 14 anni, oppure per figli con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, oppure se ospitati in centri di assistenza per i quali sia stata disposta la chiusura. Per queste categorie di lavoratori dipendenti del privato, le domande saranno gestite dall’INPS.
  • Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astensione dal lavoro senza retribuzione o indennità e senza contributi figurativi. In questo caso, la domanda si presenta solo al datore di lavoro e non all’INPS.
  • Il congedo è rivolto infine ai dipendenti pubblici, che devono presentare domanda alla propria Amministrazione secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro.

=> DPCM Covid: congedo parentale con scuole chiuse

Requisiti senza legge 104

Per fruire del congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • il genitore deve svolgere una prestazione per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento in modalità agile;
  • il figlio deve essere minore di anni 14;
  • genitore e figlio devono essere conviventi durante il periodo di fruizione del congedo;
  • deve sussistere una delle seguenti condizioni in riferimento al figlio: infezione da SARS Covid-19; quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento ASL; sospensione dell’attività didattica in presenza.

Requisiti per figli con disabilità grave

Per fruire del congedo per la cura di figli con disabilità grave (anche senza convivenza e oltre il limite di 14 anni di età):

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • il genitore deve svolgere una prestazione di lavoro che non consente lo smart working;
  • il figlio deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
  • deve sussistere una delle seguenti condizioni in riferimento al figlio: infezione da SARS Covid-19; quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento ASL; sospensione dell’attività didattica in presenza; chiusura del centro assistenziale diurno.

Durata e retroattività del congedo

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti anche solo parzialmente, con quelli corrispondenti al motivo di presenza a casa del figlio, purchè ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.