Con la Circolare n. 48 del 24 marzo, l’INPS ha fornito le istruzioni per le aziende che voglio ricorrere al contratto di espansione per consentire lo scivolo pensionistico dei dipendenti a cui mancano al massimo 60 mesi per la pensione di vecchiaia o anticipata (5 anni), garantendo loro una indennità mensile (compresa contribuzione correlata) che a tutti gli effetti accopagna il lavoratore fino alla maturazione del trattamento previdenziale vero e proprio. L’obiettivo è favorire il ricambio generazionale in aziende che avviano programmi di riorganizzazione, ammettendo questa formula di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in deroga al blocco dei licenziamenti.
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Il contratto di espansione
Lo strumento è attivabile, in via sperimentale, anche per il 2021. E solo per quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, il consueto numero minimo di impiegati che l’azienda deve avere in organico scende da 1.000 a 500 unità, anche 250 in alcuni casi particolari (nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi). Non è neppure dovuto il contributo addizionale. Il contratto di espansione la stipula con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali. I dipendenti per i quali si chiede l’esodo anticipato devono essere assunti a tempo indeterminato e devono concordare l’uscita entro il 30 novembre 2021. Sono ammessi anche dirigenti e apprendistati di cui all’articolo 41, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 81/2015.
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La procedura di attivazione
Dopo la stipula dell’accordo e la comunicazione all’INPS secondo le procedure indicate nella Circolare, l’Istituto di previdenza certifica, per ciascuno dei lavoratori interessati, la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. A questo proposito, il datore di lavoro è obbligato a presentare fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità delle indennità di cui si fa carico, che è pari al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto stesso. N.B. Le domande sono accolte fino ad esaurimento fondi: 117,2 milioni di euro per l’anno 2021; 132,6 milioni per il 2022; 40,7 milioni per il 2023; 3,7 milioni per il 2024.
Al lavoratore viene inviata una comunicazione con importo, decorrenza e data di scadenza della prestazione, con l’avviso che, per accedere poi alla pensione vera e propria dovrà tempestivamente presentare la relativa domanda. Entro la data di scadenza dell’indennità, in pratica, il lavoratore deve fare domanda di pensione secondo le consuete modalità, perchè non è prevista la trasformazione d’ufficio della prestazione in pensione vera e propria.
L’indennità mensile
La prestazione è corrisposta per 13 mensilità, versate il primo giorno bancabile di ciascun mese. Tale indennità mensile, percepita dal lavoratore in veste di incentivo all’esodo, è assoggettata alla tassazione ordinaria, con applicazione d’ufficio della detrazione per redditi spettante. Le detrazioni per familiari a carico vengono invece attribuite previa dichiarazione dell’interessato.
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Nulla cambia con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale: non è infatti prevista dalla legge alcuna incompatibilità con l’indennità mensile, anche in caso di percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.