Proroga NASpI 2022 con platea estesa: requisiti, importi e decalage

di Anna Fabi

30 Maggio 2022 11:20

Proroga NASpI 2022 senza le 30 giornate negli ultimi 12 mesi: per il sussidio di disoccupazione, bastano 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti.

La NASpI 2022 beneficia della proroga del requisito di accesso allargato previsto per la prima volta lo scorso anno in via temporanea: fino al 31 dicembre 2022, pertanto, il sussidio di disoccupazione viene riconosciuto anche a coloro che non hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti ma bastano 13 settimane in qualunque momento dei 4 anni precedenti. In pratica, è prevista una flessibilità sui requisiti di accesso, che sostanzialmente amplia la platea degli aventi diritto.

Vediamo come funziona questa proroga NASPI e quali sono i requisiti per l’indennità di disoccupazione.

Requisiti NASpI 2022: proroga requisiti estesi

Il beneficio di inclusione alla NASPI anche senza aver prima maturato almeno 30 giorni di lavoro effettivo, è stato previsto per la prima volta nel 2021, dopo che il Decreto Sostegni aveva elargito 1.200 euro di REm (Reddito di Emergenza) a chi aveva terminato gli ammortizzatori sociali e possiede un basso reddito ISEE. Per lo scorso anno si era trattato di un temporaneo allargamento della platea (articolo 16 del decreto 41/2021) per i trattamenti concessi a partire dal 23 marzo fino al 31 dicembre 2021.

Nel 2022 c’è stata la proroga, per cui l’indennità venga riconosciuta a tutti coloro che abbiano perso il lavoro, che risultino disoccupati e abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione. Non è dunque richiesto che ci siano anche 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Chi ha diritto alla proroga NASPI 2022?

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato la novità sui requisiti soft di accesso alla NASpI: l’indennità è dunque concessa alla consueta platea di aventi diritto a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo svolto nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Possono fare domanda di NASpI i lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l’occupazione:

  • dipendenti
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Proroga NASpI e Dis-Coll: le evoluzioni normative

Le 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la domanda, costituivano un requisito ordinario per il diritto alla NASpI (in base all’articolo 3, comma 1, lettera c, del dlgs 22/2015), ma poi abolito in considerazione dell’emergenza Covid.

Fino al 2020 era ancora richiesto, ma i decreti economici anti Covid avevano previsto ulteriori mensilità per chi terminava di percepire il sussidio nel corso dell’emergenza Covid: una proroga di due mensilità con il decreto Rilancio e di altre due con il decreto Agosto, per chi terminava entro giugno. Le stesse disposizioni erano state previste per la Dis-Coll.

Con il decreto Sostegni 2021, questa proroga non è più stata prevista però al suo posto, era stato prima e esteso il reddito di emergenza in determinati casi (a coloro che hanno finito di utilizzare i due ammortizzatori sociali) e poi sospeso il vincolo delle 30 giornate.

REm al posto della NASpI

L’articolo 12 del DL Sostegni, per il solo 2021, prevede tre quote di REm da 400 euro per un totale di 1.200 euro, per chi aveva terminato tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la NASpI o la Dis-Coll. Per il diritto a queste quote di REm, però, era necessario avere un ISEE massimo di 30mila euro.

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Restavano ferme le incompatibilità con Reddito di Cittadinanza e contratto di lavoro subordinato, mentre non era necessario avere tutti gli altri requisiti ordinariamente previsti. Per il 2022, il REM non è stato rinnovato.

Importi NASpI 2022: quanto si prende?

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato le disposizioni che disciplinano l’indennità di disoccupazione NASpI, intervenendo non solo sui requisiti di accesso ma anche sull’importo della prestazione.

La retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità NASpI è pari a 1.250,87 euro, il massimale è pari a 1.360,77 euro. L’importo del sussidio è pari al 75% della retribuzione mensile media degli ultimi quattro anni se quest’ultima è inferiore alla retribuzione di riferimento; se è più alta si calcola il 75% di 1250,87 e si aggiunge il 25% della differenza fra media mensile e di riferimento.

Per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, la Manovrà economica ha previsto una riduzione del 3% sul sussidio dal sesto mese di fruizione oppure dal’ottavo per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda di indennità.