Il divieto di licenziamenti per motivi economici è prorogato per tutte le imprese fino al prossimo 30 giugno, mentre prosegue fino al 31 ottobre solo per le aziende che utilizzano gli ammortizzatori sociali in deroga: è questa la regola generale contenuta nel decreto Sostegni (leggi il testo), in vigore dal 23 marzo (pubblicato come DL 41/2021 in Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo). Confermate però le consuete deroghe, per esempio quelle legate al fallimento dell’azienda, alla cessazione dell’attività o agli accordi consensuali con incentivo all’esodo.
Blocco licenziamenti 2021
Fino al prossimo 30 giugno sono bloccati i licenziamenti in tutte le aziende che in via ordinaria possono ricorrere alla CIG, indipendentemente dal numero dei dipendenti, i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (quelli per motivi economici e ristrutturazione aziendale). Sono anche sospese le eventuali procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Ricordiamo che il anche la CIG ordinaria senza contributi addizionali è prorogata fino al 30 giugno dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni, in vigore dal 23 marzo).
Per le aziende che utilizzano le 28 settimane aggiuntive di CIG in deroga, Assegno ordinario o CISOA (il periodo aggiuntivo di cassa per gli operai agricoli) previste dal decreto Sostegni, il divieto di licenziamenti prosegue fino al 31 ottobre. Si tratta di aziende che normalmente non sono tutelate dalla cassa integrazione ordinaria e che quindi ricorrono agli ammortizzatori sociali introdotti con l’emergenza Covid. E riguarda esclusivamente le imprese che chiedono la CIGD, FIS, CISOA.
Le formule aggiuntive di cassa Covid possono essere utilizzate fino al 31 dicembre: si tratta di 13 settimane da utilizzare da aprile fino a giugno, che diventano in tutto 28 settimane da utilizzare da aprile a fine anno per cig in deroga e assegno ordinario, per la CISOA 120 giorni fino al 31 dicembre.
Eccezioni e deroghe al blocco
In tutti i casi di blocco licenziamenti, fanno eccezione i contratto di appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto in seguito a subentro di nuovo appaltatore. Gli altri casi in cui non si applica il divieto di licenziamenti:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
- accordo collettivo aziendale di incentivazione all’esodo, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo;
- fallimento senza esercizio provvisorio.
I casi ammessi sono quindi la chiusura dell’attività aziendale, cessazione attività e liquidazione, fallimento o accordo collettivo aziendale, con trattativa sindacale e risoluzione consensuale, con accesso del lavoratore alla NASpI).