DL Sostegni: blocco licenziamenti a doppio binario

di Barbara Weisz

Pubblicato 17 Marzo 2021
Aggiornato 23 Marzo 2021 07:11

Pacchetto Lavoro nel DL Sostegni: blocco licenziamenti fino al 30 giugno per imprese coperte da CIG ordinaria e al 31 ottobre per le altre, nuove deroghe.

Si conferma la proroga del blocco licenziamenti diversificata per le aziende che possono utilizzare gli ammortizzatori sociali ordinari e per quelle che invece non sono coperte da questi strumenti. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine dell’approvazione del Decreto Sostegni: la nuova regola prevede il spostare il divieto dal 31 marzo al 30 giugno per datori di lavoro coperti da cassa integrazione ordinaria, e al 31 ottobre per tutte le altre che invece ricorrono agli ammortizzatori in deroga e assegno ordinario.

Il Pacchetto Lavoro contenuto nel Decreto Sostegni preve anche la proroga della cassa Covid (a fine giugno per le imprese che hanno la CIG ordinaria, a fine anno per quelle che utilizzano la cassa in deroga o i fondi di solidarietà). Nuova deroga anche per il rinnovo o la proroga dei contratti a termine senza causale, rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza, nuove mensilità di Reddito di Emergenza.

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Sul blocco dei licenziamenti, sono previste anche le consuete deroghe. Restano possibili i licenziamenti determinati da chiusura dell’attività aziendale e fallimento (con l’eventuale esclusione dei rami d’azienda per i quali viene disposto l’esercizio provvisorio) o per incentivo all’esodo nell’ambito di accordi collettivi aziendali, con trattativa sindacale e consenso del lavoratore (che firma una risoluzione consensuale con accesso alla NASpI più un incentivo economico).

er il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, è necessario permettere di «far ripartire il mercato del lavoro, aiutando i lavoratori e le imprese». La presidente della commissione Lavoro della Camera, Debora Serracchiani, si aspetta «che vengano confermate le attuali deroghe, e che siano espressamente esclusi dal blocco i dirigenti per i quali queste normative sono inapplicabili».