I nuovi congedi Covid per i genitori con i figli a casa da scuola sono alternativi allo smart working, mentre i bonus baby sitter non possono essere chiesti dai dipendenti in luogo dei congedi parentali, sono destinati a specifiche categorie, fra cui i lavoratori autonomi: sono i principali liniti dei nuovi congedi parentali di cui all’articolo 2 del decreto legge 30/2021, il primo Decreto Covid Draghi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dallo scorso 13 marzo. La regola fondamentale è la seguente: l’opzione prioritaria a disposizione dei lavoratori dipendenti è lo smart working. Chi ha figli studenti fino a 16 anni in DAD (didattica a distanza) o in quarantena / isolamento fiduciario ha diritto al lavoro agile. Se questo non è possibile, e se l’altro genitore convivente non è a sua volta in smart working (o in congedo) c’è il diritto ai nuovi congedi parentali Covid. Retribuito fino a 14 anni del figlio (diventa astensione senza indennità fino ai 16 anni). Ma attenzione, la norma specifica che:
il congedo è previsto «nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile».
Quindi, la formulazione indica due cose: il dipendente in smart working non può chiedere il congedo parentale Covid (i due strumenti sono alternativi l’uno all’altro) e neppure se ad essere in smart working è il partner convivente. E, se può lavorare in smart working (ovvero, se la tipologia di lavoro lo consente), deve chiedere il lavoro agile, non i congedi. Tanto meno i bonus baby sitter.
Quando fruibile, il congedo parentale Covid è retribuito al 50% fino a 14 anni del minore, prevede i contributi figurativi ed è utilizzabile per l’intero periodo in cui il figlio è in DAD, quarantena o malattia per Covid. Quest’ultima è una novità estensiva rispetto agli analoghi congedi 2020, che erano previsti per massimo 30 giorni. In questo caso, invece, il lavoratore:
può «astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio».
Il diritto allo smart working è previsto per i genitori di studenti fino a 16 anni, il congedo retribuito solo se il figlio ha al massimo 14 anni. Possono utilizzarlo sia il padre sia la madre ma alternativamente l’uno all’altro (cioè, non negli stessi giorni). Il congedo è retroattivo, a partire dal primo gennaio 2021. Quindi, se un genitore nel corso del 2021 ha già chiesto congedi parentali ordinari può convertirli in congedi straordinari Covid. Il vantaggio è che questi congedi sono retribuiti al 50% (e non al 30% come quelli ordinari) e non sottraggono giorni di congedo ordinario. Per i genitori di studenti fra 14 e 16 anni che non possono lavorare in smart working, non è previsto il congedo retribuito ma la possibilità di astensione senza indennità e senza contribuzione figurativa, con diritto al mantenimento del posto di lavoro e divieto di licenziamento. In pratica, in questi caso è previsto una sorta di congedo non retribuito. Anche in questo caso, i due genitori possono utilizzarlo solo alternativamente.
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Regola applicabile a tutti i casi sopra esposti (smart working, congedo parentale Covid al 50%, astensione Covid non retribuita): se uno dei due genitori è in smart working o non lavora, l’altro genitore non ha diritto al congedo. C’è un’eccezione: il caso in cui il genitore abbia altri figli, minori di 14 anni, avuti con altra persona (diversa dal coniuge o convivente), che a sua volta non stia già utilizzando nessuna delle misure sopra indicate, oppure non lavori.
Infine, il bonus baby sitter (incompatibile con il bonus asili nido e non previsto se l’altro genitore non lavora oppure utilizza smart working o congedi parentali): è pari a 100 euro alla settimana (tetto massimo di voucher), è previsto solo se il figlio ha fino a 14 anni, ed è destinato a specifiche categorie:
- iscritti alla gestione separata INPS,
- lavoratori autonomi,
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio-sanitari,
- lavoratori autonomi non iscritti INPS: subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le risorse: a disposizione per tutte le misure (congedi e bonus baby sitter) ci sono 282,8 miliardi. Superato il tetto di spesa, l’INPS non accetta nuove domande.