Nel Decreto Legge con le nuove misure anti Covid rientrano i preannunciati congedi Covid per i genitori di figli a casa in quarantena o DAD a causa della chiusura delle scuole. Era un provvedimento atteso nel decreto Sostegni, ma visti i tempi stretti è stata anticipata l’approvazione della misura nel CdM del 12 marzo, nell’ambito del decreto con le misure in vigore da lunedì 15 marzo, quando scatteranno i numerosi passaggi in zona rossa (con scuole chiuse).
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, a margine del suo intervento presso il Centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino, ha anticipato:
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting.
Il decreto prevede fino al 30 giugno 2021 in caso di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei figli:
- per i genitori dipendenti la possibilità di usufruire dei congedi Covid retribuiti al 50%;
- per gli autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un bonus baby sitting.
Congedi per genitori e bonus baby-sitting
All’articolo 2 del Decreto Legge Covid (leggi il testo integrale) si dispone, fino al 30 giugno 2021 che:
- il genitore di figlio convivente minore di 16 anni in DAD, quarantena o isolamento fiduciario ha diritto allo smart working ma alternativamente all’altro genitore
- nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working, il genitore dipendente con un figlio convivente minore di 14 anni anni, alternativamente all’altro genitore, può usufruire del congedo Covid retribuito al 50% durante la sospensione dell’attività didattica in presenza, o il periodo di isolamento per Coronavirus o quarantena del figlio. Lo stesso diritto è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave ai sensi della legge 104 con centri e scuole chiuse causa Covid.
- il congedo Covid è retroattivo dal primo gennaio 2021 (i periodi già chiesi di congedo ordinario possono essere convertiti in congedo straordinario);
- in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto al congedo non retribuito, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- lavoratori in gestione separata INPS, autonomi, personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato in attività legate all’emergenza, dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) per i figli conviventi minori di 14 anni possono di scegliere uno o più bonus per servizi di baby-sitting fino a 100 euro a settimana tramite Libretto Famiglia o direttamente al richiedente per iscrizione a centri e servizi per l’infanzia (è incompatibile col bonus asilo nido), ma solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo;
- il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
I nuovo congedi e bonus (solo per un genitore, incompatibili con lo smart working e non cumulabili tra loro) sono dunque immediatamente utilizzabili (anche retroattivamente), in concomitanza con la nuova stretta delle misure anti Covid, e con l’aumento del rischio contagio, che mezza Italia in zona rossa (quindi con scuole chiuse) da lunedì 15 marzo. La misura è stata finanziata con 290 milioni di euro.