A chiarire i dubbi delle strutture INPS locali sulla liceità del trattamento NASpI a seguito di accordo sindacale di scivolo pensione tramite l’incentivo all’esodo (Decreto Agosto), con il Messaggio n.689 del 17 febbraio l’Istituto di previdenza chiarisce il punto, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:
ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Quest’ultima condizione, in particolare, consente l’accesso al sussidio di disoccupazione (ossia alla NASpI) nel caso in cui sussistano tutti gli altri requisiti del caso, previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Il messaggio fa il punto sull’accordo aziendale di cui al DL 104/2020 (articolo 14, comma 3) e alla Manovra 2021 (comma 311, legge 178/2020), nei quali si stabiliscono le deroghe al blocco dei licenziamenti, compresa quella che comporta incentivi all’esodo, con le preclusioni e le sospensioni relative al divieto valide fino al 31 marzo 2021.