Il decreto Agosto e le sue successive modificazioni e integrazioni hanno previsto il blocco dei licenziamenti fino a fine marzo (salvo nuova proroga), introducendo però delle deroghe in caso di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale. Con il messaggio 5 febbraio 2021 n. 528, dunque, l’INPS illustra gli aspetti contributivi che ne conseguono, anche nell’ipotesi di revoca del licenziamento.
Ticket licenziamento
I datori di lavoro sono infatti tenuti a versare i contributi in tutti i casi in cui la risoluzione del contratto a tempo indeterminato generi diritto all’indennità NASpI (a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa da parte del lavoratore interessato). Il contributo (noto come ticket di licenziamento) è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere versato in unica soluzione entro il termine della denuncia successiva a quella del mese di interruzione del rapporto di lavoro (per le cessazioni avvenute fino al 5 febbraio, la scadenza unica è quella del mese di marzo 2021.
Revoca licenziamento
In caso di revoca del licenziamento il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità, quindi il lavoratore entra automaticamente in cassa integrazione). Al termine del trattamento di integrazione salariale decorreranno nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro. Anche le quote di TFR maturate (a decorrere dalla data del licenziamento revocato e fino alla fine del periodo di integrazione salariale) restano a carico del datore di lavoro. La scadenza per questo adempimento corrisponde al termine di versamento della denuncia successiva rispetto alla data del 5 febbraio.