Assegno di ricollocazione anche a disoccupati in cassa integrazione, NASPI e Dis-Coll. La novità è prevista dalla Legge di Bilancio (comma 325 della legge 178/2020), che allarga il campo di applicazione di questo strumento per la ricerca di lavoro, fino ad ora limitato ai percettori di reddito di cittadinanza e ai lavoratori in cig straordinaria.
Limitatamente all’anno 2021, l’assegno di ricollocazione è riconosciuto anche ai lavoratori disoccupati che percepiscono i seguenti ammortizzatori sociali.
- Cassa integrazione guadagni finalizzata alla ricollocazione: è lo strumento previsto dall’articolo 24-bis del decreto legislativo 148/2015, per favorire la ricollocazione di lavorati di aziende in fase di crisi e ristrutturazione.
- Cassa integrazione per cessata attività: è la cig regolamentata dall’articolo 44 del decreto legge 109/2018.
- NASPI o Dis-Coll da almeno quattro mesi.
I tempi e le modalità operative per questa nuova platea di aventi diritto all’assegno di ricollocazione saranno stabiliti dall’ANPAL in accordo con il ministero del Lavoro. E’ necessaria anche l’approvazione UE sulla compatibilità con le normative comunitarie contenute nel programma React EU.
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L’assegno di ricollocazione, lo ricordiamo, è una somma che viene destinata ai disoccupati che si rivolgono ai centri per l’impiego per finanziare un programma di reinserimento nel mondo del lavoro. Il centro lo incassa solo nel caso in cui il percorso si concluda positivamente, quindi con un’assunzione.
La somma varia in base a una serie di variabili, legate anche al profilo di occupabilità del lavoratore. Inizialmente era stato istituto proprio a favore dei disoccupati in NASPI, mentre poi è stato utilizzato nell’ambito del reddito di cittadinanza e sospeso per i lavoratori in NASPI fino al 31 dicembre 2021. Ora, non solo torna a essere spendibile per i lavoratori disoccupati che percepiscono l’assicurazione da almeno quattro mesi, ma è anche esteso, limitatamente al 2021, a nuove categorie di cassa integrati e ai percettori di Dis-Coll.