Al via i pagamenti diretti a conguaglio dell’assegno ordinario, versati ai lavoratori tramite i Fondi di solidarietà e pagati dall’INPS ai dipendenti delle aziende che hanno in corso una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa concesse con le causali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria (CIGO e CIGS).
I Fondi di solidarietà oggetto della misura sono: il Fondo per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito; il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali; il Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Le istruzioni sono contenute nel messaggio 28 gennaio 2021, n. 376, con cui l’Istituto di previdenza fornisce le istruzioni operative e contabili del caso.
=> Domanda di assegno FIS senza accordo sindacale
Per ottenere il pagamento a conguaglio, le aziende devono inviare il modello SR41 in versione semplificata (così come spiegato nel messaggio 6 aprile 2020, n. 1508), utilizzando l’apposito servizio INPS online (raggiungibile all’indirizzo qui segnalato). Questo, però, solo dopo aver inoltrato la relativa domanda alla Struttura territorialmente competente.