I genitori di figli che restano a casa da scuola per provvedimenti di quarantena non possono più utilizzare il congedo parentale Covid, che non è più previsto dallo scorso 31 dicembre, mentre possono aver diritto allo smart working semplificato. Resta il congedo straordinario per studenti di seconda e terza media con didattica in presenza sospesa. Vediamo dunque gli strumenti attivabili nei diversi casi in cui scatta la DAD.
Niente congedo in DAD
Il congedo Covid, retribuito al 50%, per genitori di studenti fino a 16 anni, non è stato prorogato. La norma di riferimento, l’articolo 21-bis del decreto legge 104/2020, prevedeva questa possibilità solo fino al 31 dicembre. Quindi, dal primo gennaio 2021, nel caso in cui un figlio resti a casa per quarantena o sospensione della didattica in presenza, con relativa attivazione della DAD (le scuole stanno riaprendo, ma con i ragazzi in aula al 50%), l’unica possibilità resta lo smart working.
Congedo Covid in zona rossa
Resta attivabile una specifica forma di congedo parentale Covid, retribuito al 50%, esclusivamente nelle zone rosse e nel caso in cui i figli frequentino la seconda o terza media (per i ragazzi più giovani, l’attività didattica è sempre in presenza al 100%). In questo caso, la norma di riferimento è l’articolo 22 bis del dl 137/2020, e le regole applicative sono illustrate nella circolare INPS 2/2021.
Possono utilizzare questo congedo parentale entrambi i genitori, ma alternativamente (non entrambi negli stessi giorni). Non è utilizzabile se uno dei due genitori è in smart working, possono chiederlo entrambi i genitori ma non negli stessi giorni (devono alternarsi). Non è necessaria la convivenza con il figlio. Il congedo straordinario può essere utilizzato esclusivamente per il periodo in cui la propria Regione resta in zona rossa. Lo stesso congedo parentale è sempre previsto per i genitori di figli portatori di handicap grave (ad esempio per genitori che fruiscono della legge 104) indipendentemente dalla zona in cui si trova la Regione, e per scuole di ogni ordine e grado.
Smart working
Anche sul fronte del lavoro agile ci sono meno misure per la famiglia attivabili. Non si può più utilizzare il sopra citato articolo 21 bis del Decreto Agosto (decreto legge 104/2020), che prevedeva il diritto allo smart working per quarantena in DAD.
L’articolo 90 del dl 34/2020, al comma 1, riconosceva invece il diritto per i genitori dipendenti del privato con figli minori di 14 anni fino alla fine dello stato d’emergenza, che è appena stato prorogato al 30 aprile. Il Milleproroghe (articolo 19 dl 183/2020) è poi intervenuto sui soli commi 3 e 4 (che riguardano lo smart working semplificato) dell’articolo 90 in questione, estendendone la validità «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021». Dunque, tecnicamente lo smart working per figli under 14 sarebbe potuto restare fino a fine emergenza, se non che sul comma 1 era già intervenuto anche il DL 83/2020, che ne prorogava l’applicazione allo scorso 14 settembre, prima che fosse esteso lo stato di emergenza. In pratica, per riassumere, dal combinato normativo non sembrerebbe più applicabile lo smart working per i genitori con figli fino a 14 anni.
E’ invece certo che il più generale diritto al lavoro agile senza bisogno di accordi individuali, previsto per tutti i lavoratori dipendenti, senza nuove proroghe terminerà il prossimo 31 marzo. In questo caso, c’è una maggior discrezionalità da parte del datore di lavoro, nel senso che la norma prevede solo che il lavoro agile sia attivabile in modalità semplificata, quindi senza accordi individuali. I provvedimenti anti Covid e i protocolli di sicurezza prevedono che tutti i datori di lavoro privilegino questa modalità di lavoro, in tutti i casi in cui è possibile.