Semplificate le procedure per la quarantena dei lavoratori dipendenti e confermata l’equiparazione al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, che in via prioritaria continuano ad aver diritto al lavoro agile. Sulle misure contenute nella Legge di Bilancio 2021, su cui arrivano le indicazioni INPS, contenute nel messaggio 171/2021.
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Malattia in quarantena
La quarantena con sorveglianza attiva e la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato – che sono equiparate alla malattia e non rilevano ai fini del periodo di comporto – prevedono adesso una semplificazione: non è più necessario che il medico curante indichi nel certificato gli estremi del provvedimento. La novità si applica dal primo gennaio 2021. Sono esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.
Assenza come ricovero
Le misure sui lavoratori fragili, invece, riguardano sia i dipendenti del privato sia quelli del pubblico. Resta confermata la possibilità di equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero dal primo gennaio fino al 28 febbraio.
Nel dettaglio, la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, oppure della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Nel privato, l’equiparazione alla degenza ospedaliera si intende applicabile entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Infine, il comma 481 della legge 178/2020 (la Manovra di Bilancio) ha prorogato al 28 febbraio 2021 la norma sul diritto, per i lavoratori fragili, allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (così come definite dai contratti collettivi), oppure allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Quindi, per riassumere, il lavoratore fragile ha diritto allo smart working, con la flessibilità relativa alle mansioni e alla formazione sopra riportate nei casi in cui non sia possibile optare per il lavoro agile. Nel caso in cui neanche queste alternative fossero possibili, c’è l’equiparazione dell’assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera.