Il congedo straordinario Covid per i genitori con figli che restano a casa da scuola per sospensione didattica in presenza resta solo nelle zone rosse, e fra l’altro esclusivamente se i figli frequentano la seconda o la terza media (su base nazionale le uniche con restrizioni), mentre dal primo gennaio non si può più applicare negli altri casi (ad esempio, per la quarantena dei figli fino a 16 anni, che non ha ottenuto la proroga a differenza dello smart working come alternativa, esteso fino a fine stato emergenza). Fanno eccezione i genitori di figli con disabilità, che possono utilizzare il congedo sempre e indipendentemente dallo scenario di gravità della Regione di appartenenza.
Le norme sono contenute nel dl 137/2020, articolo 22 bis, su cui è intervenuta ora la circolare applicativa INPS 2/2021. Il congedo parentale Covid retribuito al 50% è utilizzabile solo da lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi, ricorda l’INPS, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata. Questi requisiti valgono in tutti i casi, anche per i genitori di figli portatori di handicap. Non ci sono invece, per il momento, le regole di presentazione della domanda, che saranno fornite successivamente. Vediamo intanto le prime istruzioni per le diverse categorie di beneficiari.
Congedo Covid zone rosse
E’ applicabile solo se i figli frequentano la seconde o la terza classe delle scuole secondarie di primo grado (seconda e terza media) situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le zone rosse).
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Non è utilizzabile se uno dei due genitori è in smart working, possono chiederlo entrambi i genitori ma non negli stessi giorni (devono alternarsi). Non è necessaria al convivenza con il figlio. Il congedo straordinario può essere utilizzato esclusivamente per il periodo in cui la propria Regione resta in zona rossa.
Congedo Covid figli con disabilità
In questo caso, non c’è il paletto delle zone rosse, nel senso che i genitori possono sempre chiedere il congedo, indipendentemente dalla situazione nella Regione. E non c’è nessuna limitazione legata alla classe frequentata dal figlio. I genitori dipendenti possono chiederlo durante il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o per la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale. Il figlio deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992. Anche in questo caso, nessuno dei due genitori deve essere in lavoro agile.