Gli obblighi di assunzione di persone con disabilità (quote di riserva) sono sospesi per le imprese che applicano la cassa Covid, situazione che viene equiparata a una crisi analoga a quelle che prevedono la moratoria. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro con specifica circolare (19/2020), spiegando che sebbene la sospensione di questi obblighi non sia esplicitamente prevista dal legislatore, in questo caso è rispondente alla ratio della norma.
L’obbligo resta pertanto sospeso per tutta la durata degli interventi di cassa COVID, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale si trova l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
Sospensione ordinaria
Nel dettaglio, la sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è prevista dagli articoli 3, comma 5, della legge 68/1999 e 4 del dpr 333/2000. E, in via ordinaria, riguarda le imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva o attivato procedura di mobilità.
Ci sono poi diverse norme che consentono la sospensione anche per altre fattispecie: fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, cig in deroga, contratti di solidarietà, isopensione, imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito.
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Stop per crisi Covid
Per quanto riguarda i casi di intervento degli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID 19”, sottolinea il ministero, «già la circolare 2/2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo» e comunque, «in ogni caso non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Coronavirus e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali. Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma».
Ripresa obblighi occupazionali
«L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid 19».
Quote di riserva
La norma di riferimento, Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede l’integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La tutela si applica a:
- persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- invalidi del lavoro oltre il 33%
- invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, con minorazioni fino all’ottava categoria.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle sopra citate categorie nella seguente misura:
- 7% lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.