Con la Nota n. 1118/2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 103, comma 14, del DL n. 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020), che prevede il raddoppio della cosiddetta maxi-sanzione per lavoro nero.
Raddoppio sanzioni lavoro in nero
Alcuni dubbi sull’interpretazione della norma che ha disciplinato la procedura di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto emergenziale Covid erano stati sollevati con riferimento al comma 14 dell’art. 103 del DL n. 34/2020, il quale raddoppia la sanzione già prevista per il lavoro nero (art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002), nel caso in cui venga accertato l’impiego irregolare come lavoratori subordinati di stranieri che abbiano fatto istanza di permesso di soggiorno temporaneo.
Le delucidazioni riguardano i lavoratori che hanno già ottenuto il permesso provvisorio: l’Ispettorato conferma, in conformità con il parere espresso con nota prot. n. 12694/2020 dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che la sanzione più grave va estesa anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia già ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2. Tale comma prevede che:
Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
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Sanzionare l’impiego irregolare dei lavoratori stranieri, sia che siano già in possesso del permesso temporaneo sia nel caso in cui siano in attesa del suo rilascio, ha quindi l’obiettivo di evitare che tale irregolarità possa impedire la maturazione dei requisiti utili per ottenere la trasformazione del permesso a carattere temporaneo in un permesso per motivi di lavoro.