Nella buste paga di dicembre o di gennaio, i datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno sulla contribuzione per i lavoratori e degli elementi variabili della retribuzione.
Si tratta di un ricalcolo di imposte IRPEF e contributi dovuti da dipendenti e collaboratori (lo stesso per i pensionati che hanno l’INPS come sostituto d’imposta) sulla base del reddito percepito nell’anno d’imposta. Tale operazione comporta l’adeguamento delle trattenute delle successive buste paga.
Vediamo dunque quali voci della retribuzione subiscono la rendicontazione a dicembre, con effetti su buste paga o cedolino pensione da gennaio a novembre 2025.
Conguaglio contributivo in busta paga
Il conguaglio è il calcolo dei contributi effettivi dovuti annualmente per la gestione dei fondi pensione del lavoratore, effettuato contestualmente alle operazioni di ricalcolo fiscale in base ai redditi effettivi percepiti.
In particolare, nel cedolino paga di fine anno è presente l’esito della rendicontazione delle seguenti eventuali casistiche e voci:
- elementi variabili della retribuzione,
- massimale contributivo e pensionabile,
- contributo IVS,
- conguaglio contributi sui compensi per ferie fruite,
- conguaglio versamenti quote TFR al Fondo Tesoreria,
- rivalutazione TFR conferito al Fondo Tesoreria,
- recupero contributo di solidarietà per le finalità di previdenza complementare,
- fringe benefits esenti fino a franchigia,
- auto aziendali ad uso promiscuo,
- prestiti ai dipendenti.
Nel cedolino ci dovrebbe essere anche il recupero del bonus IRPEF (ex bonus Renzi) non dovuto, nel caso in cui il trattamento integrativo sia stato anticipato in busta paga ma poi si sono superate le soglie di reddito massime per averne diritto.
=> Come leggere la busta paga: guida alle retribuzioni
Scadenze INPS per sostituti d’imposta
I conguagli sono indicati in busta paga con la dicitura riferita a ciascuna voce interessata. Si possono effettuare con le denunce di competenza dei mesi di dicembre (scadenza pagamento 16 gennaio) e gennaio (scadenza pagamento 16 febbraio). Tali operazioni possono riguardare anche il TFR, nel qual caso si potrà utilizzare anche la denuncia di febbraio (scadenza pagamento 16 marzo).
Resta fermo l’obbligo di versamento o recupero dei contributi sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio.
Dal momento che il conguaglio fiscale di fine anno può essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo, entro tale data è anche possibile correggere eventuali errori ne conguagli già effettuati (riapertura del conguaglio).