Con l’entrata in vigore dell’Accordo sulla Brexit (recesso del Regno Unito dall’Unione europea), con la circolare del 4 febbraio scorso, l’INPS aveva già fornito le istruzioni per il periodo di transizione (che termina il 31 dicembre 2020) in materia di prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito, di legislazione applicabile, di recupero di contributi e prestazioni indebite.
Il nuovo messaggio n. 4805 del 22 dicembre, invece, fornisce chiarimenti sul rilascio delle certificazioni previdenziali A1/E101 per periodi di lavoro (attività subordinata o autonoma) nel Regno Unito che terminano dopo il periodo transitorio, quindi dopo fine 2020.
Il messaggio analizza i casi delle richieste pervenute entro il 31 dicembre e di quelle che prevedono rettifiche d’ufficio con rilascio di un nuovo modello. L’INPS garantisce che:
qualora siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse dovranno essere accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.
Per le richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre, laddove non siano già state accolte, si procederà con la rettifica d’ufficio, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’intero periodo richiesto (purché senza soluzione di continuità).