Respinto il ricorso INPS contro la sentenza (Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020, R.g.n. 3219/2020) che ha ritenuto discriminatorio il riconoscimento del buono asilo nido ai soli stranieri con permesso lungo di soggiorno: dunque, si conferma che possono essere ammesse al beneficio anche le madri con permesso di soggiorno a scadenza o con il solo permesso di lavoro. Il bonus di natura economica spetta dal primo gennaio 2020 ed è pari a massimo 3.000 euro annui per nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro (calcola il tuo ISEE), 2.500 euro fino a 40.000 euro; 1.500 euro oltre soglia o senza ISEE.
Fino alla sentenza potevano accedervi i cittadini italiani, di uno Stato UE o extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo (oppure rifugiati politici e con protezione sussidiaria). Il Tribunale di Milano ha ritenuto però tale limitazione non conforme alle regole UE sulla parità di trattamento. Dunque, l’INPS ha proceduto al riesame delle domande (in autotutela), con riferimento a quelle che erano state presentate dagli stranieri regolarmente presenti in Italia e che erano state respinte in applicazione della precedente procedura di ammissione (di cui alla Circolare Inps n. 27/2020).
Il riesame è effettuato su richiesta degli interessati, da presentarsi alla Struttura INPS territorialmente competente. Il riconoscimento del beneficio comporta il versamento degli arretrati spettanti e non goduti, avendo effetto retroattivo il riesame della domanda con eventuale esito positivo.
Le nuove domande per il bonus asilo nido, che sono state direttamente esaminate alla luce della nuova normativa, si considerano accolte con riserva, nonostante l’esito avverso dell’appello presentato dall’INPS (sentenza n. 633/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, R.G. n. 1068/2020): si attende ancora la decisione degli Organi giudiziari aditi o competenti in materia.