Contributi volontari: proroga versamenti in scadenza

di Anna Fabi

Pubblicato 22 Febbraio 2021
Aggiornato 23 Febbraio 2021 11:26

Contributi volontari INPS relativi al 2020 validi se versati entro il 28 febbraio 2021: chiarimenti INPS sulla proroga concessa dal decreto Ristori.

In scadenza la proroga concessa dal decreto Ristori sui contributi previdenziali volontari. relativi al 2020: i versamenti per l’intero periodo devono essere perfezionati entro il 28 febbraio 2021. Lo ricorda anche l’INPS, con apposita Circolare 34/2021. La proroga è attualmente contenuta nella legge 176/2020 di conversione del DL 137/2020, che all’articolo 13-undecies prevede:

in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all’INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

I contributi volontari sono i versamenti che i lavoratori effettuano all’Istituto previdenziale per coprire periodi scoperti da contribuzione (per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa), e consentono di perfezionare il requisito per andare in pensione aumentando anche l’importo dell’assegno (in altri termini, solo validi sia per il diritto sia per la misura). Per poterli versare bisogna avere determinati requisiti (fra gli altri, almeno cinque anni di contributi versati, oppure tre anni immediatamente precedenti alla domanda) ed ottenere l’autorizzazione INPS.

La legislazione ordinaria prevede che i contributi volontari versati oltre i termini di scadenza siano nulli e rimborsabili. Il termine è di norma il trimestre successivo al periodo a cui si riferiscono. La proroga consente invece di considerarli validi, esclusivamente per il 2020, a fronte di un ritardo fino a due mesi.

Si tratta di una deroga rispetto a quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in base al quale il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, che porterebbe dunque la scadenza dei versamenti dell’ultimo trimestre 2020 al 30 marzo 2021.