L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1050/2020, ha fornito chiarimenti circa la definizione di lavoratore notturno, disciplinato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, anche con riferimento al ruolo della contrattazione collettiva.
=> Lavoro notturno: obblighi, limiti e sanzioni
Lavoro e periodo notturno: definizione
Il D.Lgs. n. 66/2003, art. 1, comma 2, definisce periodo notturno come quel periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per individuare le sette ore di lavoro notturno andrà fatto necessariamente riferimento al contratto collettivo e al contratto individuale. Ad esempio può essere collocato:
- dalle ore 22 alle ore 5;
- dalle ore 23 alle ore 6;
- dalla mezzanotte alle ore 7.
Il lavoratore notturno viene definito dal comma 2, alla lettera e) come:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro;
- in caso di mancanza di un CCNL di riferimento è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno. Limite da riproporzionare in caso di lavoro a tempo parziale.
=> Lavoro straordinario e supplementare: regole e differenze
Lavoro notturno: regole
In merito alla corretta interpretazione della lettera e) l’Ispettorato precisa che:
- è da considerarsi lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno;
- in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, è quindi demandata ai CCNL l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno, che il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di lavoratore notturno;
- in assenza di disciplina collettiva, o se questa si limita a riproporre il testo della norma, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno;
- se il CCNL si limita ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero di 3 ore e annuale di 80 giorni – utili alla definizione di lavoratore notturno, l’altro dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore.