Ancora attesa per la domanda di Bonus INPS previsto dal Ristori-quater (DL 157/2020), che ha esteso le indennità da 1.000 euro una tantum ad alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state particolarmente colpite dall’emergenza Covid.
In attesa della Circolare attuativa con le istruzioni operative, l’INPS ha fornito prima (Messaggio del 4 dicembre) alcune informazioni con le date di scadenza per la trasmissione delle domande dove necessario, poi (Messaggio n.146 del 14 dicembre) il quadro completo della normativa, senza però dare ancora il via al rilascio della procedura web per alcune delle categorie di lavoratori ancora in attesa.
Per questo motivo, per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, la scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2020.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale.
Il Bonus
L’ultimo decreto Ristori (vedi il testo integrale), in pratica, prevede una nuova indennità onnicomprensiva per categorie di lavoratori che avevano percepito la stessa indennità con il Decreto Agosto e con il primo Ristori: stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dal Coronavirus e altri lavoratori tra cui gli iscritti al Fondo Spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali di settori diversi da quelli del turismo che hanno perso il lavoro tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto, gli intermittenti e i venditori a domicilio.
Chi non deve fare domanda
In molti casi l’accredito del bonus è automatico, laddove si tratti delle seguenti categorie di lavoratori, qualora gli stessi siano stati già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (DL Ristori):
- stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Chi deve fare domanda e quando
I lavoratori delle medesime categorie che però non avessero già beneficiato delle indennità sopra citate, se possiedono i requisiti indicati nel Ristori Quater possono ora fare domanda del bonus una tantum da mille euro. Le scadenze per la domanda variano in base alla specifica categoria.
- Indennità di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 – nuova scadenza domanda 31 dicembre 2020 (il rilascio del servizio per la presentazione delle istanze sarà reso noto con apposita comunicazione).
Nessuna variazione per le indennità la cui procedura web è invece attiva e disponibile sul sito INPS:
- Indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 – scadenza domanda 18 dicembre.
- Indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 – scadenza domanda 15 dicembre.
N.B. Anche le istanze per i bonus INPS del Ristori-bis sono in scadenza nei prossimi giorni.